Il legislatore non impone formalità: essa potrà essere effettuata in modi diversi (appello nominale, alzata di mano, alzata o seduta).
È da escludere l’ammissibilità di un voto segreto, che non consentirebbe il calcolo dei mm.
Ai fini del calcolo delle maggioranze deve tenersi conto del voto espresso dal condomino intervenuto tardivamente, purché non oltre la chiusura del verbale.
La deliberazione è valida anche quando il presidente dovesse per errore (di calcolo o di diritto) proclamare che non è stata assunta alcuna deliberazione per difetto della necessaria maggioranza.
(1,5 m.ti w-l)