Qualche giorno fa la solita fonte web che si “autoreferenzia” ha pubblicato un articolo in materia, sostenendo che il regolamento di condominio possa/debba essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, addirittura di ufficio in caso di produzione in giudizio, con obbligo quindi di versare la relativa tassa, sanzione ed interessi.
In verità, si tratta di una teoria che non trova riscontro nella legge e quindi nella prassi, perché un tale balzello proprio non esiste, se non su base volontaria e se non per i contratti.
Quanto al regolamento di condominio sic et sempliciter, nessun obbligo di registrazione e di pagamento della relativa tassa esiste.
Si è già affrontato in altro articolo (il regolamento di condominio cd. contrattuale) l’argomento relativo alla necessaria distinzione tra il regolamento condominiale tipo, che nulla a che vedere con un contratto, e quello atipico, consistente in un contratto.
Per il regolamento tipico, non c’è alcun obbligo di registrazione.
Certo, se vogliono i condomini possono anche registrarlo, così come possono farlo per qualunque altro atto, ma rimane comunque una loro libera scelta, magari dettata dalla probabile avvertita necessità di dare data certa ad un certo contenuto del regolamento condominiale sebbene, in tali ipotesi, ci sono metodi molto meno dispendiosi (per esempio, per dare una minima data certa ad un foglio basta spedirlo con il servizio potale a sé stessi).
Al di fuori di questa ipotesi volontaria non c’è nessun obbligo di registrazione.
Nel caso, invece, di regolamenti aventi contenuto contrattuale, un problema di registrazione potrebbe porsi solo per quelli aventi anche forma contrattuale (cioè allegato all’atto di vendita, ma in tale caso normalmente l’atto viene registrato nel suo complesso), ma non per quelli approvati in assemblea, ipotesi in cui riteniamo praticamente impossibile che l’Ufficio possa andare a leggere tutte le norme del regolamento alla ricerca di quella avente contenuto, forma e portata contrattuale, rimanendo così l’ipotesi di una registrazione di ufficio una mera “teoria” impossibile in pratica a verificarsi.
(6,5 m.ti w-l)
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