La sola ripartizione del costo dei lavori straordinari non richiede maggioranze qualificate.
Ad affermarlo è la Cass. Civile, con ordinanza n. 12479 del 17/06/2015.
Il condomino rimane obbligato al pagamento degli oneri condominiali a suo carico in base ad una delibera di mera approvazione di riparto spese per lavori di manutenzione anche se le spese siano lievitate rispetto alla precedente delibera di mera approvazione del preventivo.
Pertanto, per l’approvazione della delibera di riparto non occorre una maggioranza qualificata indicata dall’art. 1136 del c.c. a meno che la delibera non attenga a lavori ontologicamente diversi la cui prova resta a carico del condomino in caso di contestazione.
(3 m.ti w-l)
TEAMACAI
In un condominio sono stati effettuati dei lavori straordinari deliberati nei termini di legge dall’assemblea. I lavori una volta terminati sono stati pagati non da tutti i condomini. Dopo un’anno la ditta vuole il saldo dei lavori con gli importi non versati da due condomini. Il condominio è tenuto ad anticipare le somme per saldare l’importo? C’è il rischio che la ditta chiami in causa il condominio?
Stimato associato,
la legge dice che il creditore insoddisfatto deve avanzare le proprie pretese solo nei confronti dei morosi, e poi verso gli altri condomini.
Il problema è che molti Tribunali ammettono comunque il pignoramento del conto corrente condominiale, per cui il creditore -ove a conoscenza del medesimo- potrebbe anche pignorarlo.
Naturalmente, i lavori devono essere stati fatti regolarmente e con le richieste autorizzazioni di legge, giacché – in mancanza – all’appaltatore non spetta alcunché.
Migliori Saluti
TEAMACAI