“In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest’ultimo, qualora non dimostri il fortuito, assumendo rilievo al riguardo non la circostanza che in quel fondo si sia originato l’incendio bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare con accentuato dinamismo la propagazione delle fiamme (Cass., 3, n. 2692 del 7/2/2011).
E’ questo il principio ribadito dalla recente Cass. 8457 del 27 marzo 2019.
L’arresto non presenta particolari novità giurisprudenziali.
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(2 m.ti w-l)
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