Con la circolare n. 72 del 10 aprile 2015 l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti per l’individuazione corretta dell’ente competente per la previdenza di liberi professionisti ingegneri e architetti.
La circolare descrive in prima battuta la normativa di riferimento per l’iscrizione alla Gestione separata Inps e alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti – Inarcassa.
Di seguito viene analizzata la giurisprudenza considerata per definire ambito applicativo e ricadute sul corretto inquadramento contributivo del concetto di “esercizio della professione”.
Fatta questa introduzione, l’Inps fornisce una tabella che serve a chiarire – in modo esemplificativo e non esaustivo – l’inquadramento corretto a seconda delle attività specifiche svolte da ingegneri e architetti rispetto alla disciplina previdenziale, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.
Accedono alla Gestione separata Inps:
Consulente commerciale per società che vende computers
Procacciatore d’affari e consulente commerciale
Orientatore professionale
Consulente bancario e finanziarioImprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici
Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)
Accedono alla gestione Inarcassa
Ingegnere perito balistico
Ingegnere consulente gestionale
Amministratore di condominio
Consulente e programmatore informatico
Consulente ambientale
Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell’energia, dell’edilizia, ecc.)
Project manager nel settore ICT – telefonia mobile
Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP
Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati
Per entrambe le forme assicurative vale la “regola dell’esclusività”, nel senso che per la stessa attività l’iscrizione all’Inarcassa esclude l’iscrizione alla Gestione separata Inps e viceversa.
Qualora inoltre, nel medesimo anno solare, l’ingegnere o l’architetto eserciti, in via non esclusiva, la libera professione e sia quindi assoggettato per la corrispondente parte dell’anno ad altra forma di previdenza obbligatoria, l’imponibile contributivo, derivante dallo svolgimento dell’attività professionale, dovrà essere frazionato in rapporto al periodo di iscrizione alle diverse gestioni. Ne consegue che la contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps ed all’Inarcassa dovrà essere commisurata ai mesi di effettiva iscrizione ai relativi enti.
(7 m.ti w-l)
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