In caso di danni a terzi derivanti da appalti edilizi condominiali, l’unica responsabilità è della ditta appaltatrice; di norma il D.L. e il committente non ne rispondono, tranne i casi di estensione dell’incarico per il primo e di culpa in eligendo per il secondo.
Il caso: gli eredi di un soggetto agivano in giudizio per la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto, avvenuto nel corso dell’esecuzione dei lavori di manutenzione di un Condominio in Perugia e da quest’ultimo affidati in appalto ad una Ditta, con la nomina di un direttore dei lavori.
Le corti di merito rigettavano la domanda, non avendo il direttore dei lavori mai assunto alcun impegno (né alcuna concreta iniziativa) ai fini del controllo delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavori in esso organizzati, né avendo, il condominio committente, mai esercitato alcuna forma di ingerenza nell’organizzazione e nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, risultata pienamente idonea all’esecuzione delle lavorazioni affidatele, senza rilievo di alcun profilo di culpa in eligendo da parte del condominio committente.
La vicenda giunge alla Suprema Corte che, con arresto 6321 del 6 marzo 2020, così motiva:
… il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l’attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto (Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016, Rv. 641077 – 01); che, pertanto, ferma l’ordinaria responsabilità del direttore dei lavori al controllo, nell’interesse del committente, della sola esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall’appaltatore nei confronti del primo, del tutto correttamente il giudice a quo ha precisato come un’eventuale estensione delle responsabilità del direttore dei lavori in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’opera appaltata (oltre l’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente l’esecuzione del progetto nell’interesse del committente), in tanto può essere configurata, in quanto al direttore dei lavori siano state espressamente attribuite ulteriori prerogative dirette a sovrintendere i lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze, o quando, con i suoi comportamenti concludenti, si sia materialmente ingerito nell’esecuzione dei lavori (cfr. da ultimo, Cass. pen., Sez. 3,
Sentenza n. 19646 del 08/01/2019, Rv. 275746 – 01);in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell’ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (v. Sez. L, Sentenza n. 11757 del 27/05/2011, Rv. 617454 – 01).
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il Presidente di Acai
avv. Alessandra Leone