Una domanda spesso ricorrente tra i nostri associati, e comunque di decisa importanza la sua rilevanza, riguarda la data entro cui l’amm.re deve compiere il corso di aggiornamento obbligatorio, argomento di cui abbiamo parlato già in questo nostro articolo del 17 aprile 2015.
All’epoca di tale articolo era da poco entrato in vigore il DM 140/14 con cui, in data 9 ottobre 2014, si era concluso l’iter legislativo in materia, disciplinando la “determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori di condominio”.
A distanza di qualche anno, ed anche alla luce della giurisprudenza nel frattempo formatasi, è necessario ritornare sull’argomento e tentare di dare una risposta definitiva.
Ebbene, dopo tanto riflettere, la nostra risposta è la seguente: NON ESISTE UN TERMINE DI SCADENZA UNICO PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI; IL TERMINE E’ PERSONALE AL SINGOLO AMM.RE, diversamente da quanto è dato leggersi anche nei vari provvedimenti giudiziari nel frattempo adottati in materia, che ritengono via sia un termine di scadenza unico e fisso, coincidente con il giorno 9 ottobre di ogni anno, essendo il DM 10/14 entrato in vigore per l’appunto il 9/10/2014.
Cerchiamo allora di spiegare la ragione di questa nostra convinzione, che trova il proprio fondamento nelle norme di legge e nel funzionamento del meccanismo formativo e gestionale predisposto dall’ordinamento giuridico.
Si deve al riguardo subito evidenziare la lettera g) dell’art.71 bis disp.att.c.c., che non è compresa tra quelle la cui violazione comporti la cessazione dell’incarico – come invece accade per la violazione delle lettere a), b), c) d) ed e), il che vuol dire che se non si ottempera all’obbligo di aggiornamento formativo in corso di mandato non succede nulla, per cui il requisito dell’aggiornamento deve esserci al momento del rinnovo.
Ma andiamo per gradi.
Innanzitutto, ci si deve porre una prima domanda: il corso di formazione iniziale ha (o meno) una scadenza?
La domanda è tutt’altro che banale, essendo il primo tassello di un ragionamento più ampio che porta a concludere nel senso da noi indicato.
E la risposta è senz’altro affermativa: anche tale corso ha una scadenza, che è sempre di carattere annuale.
In altre parole, il titolo di formazione iniziale ha scadenza di un anno, entro il quale il titolato deve compiere l’aggiornamento.
Ciò si ricava proprio dall’obbligo di aggiornamento annuale, per cui ci deve essere un termine finale della validità del corso iniziale che, per l’appunto, va periodicamente aggiornato; il corso di formazione iniziale è nient’altro che il primo corso di aggiornamento.
Facciamo a questo punto degli esempi.
Supponiamo che Tizio (che da adesso in poi chiameremo semplicemente “titolato”) abbia superato con profitto l’esame finale del corso di formazione iniziale in data 28 luglio di un ipotetico anno.
E’ mai possibile che alla data del 9 ottobre successivo (e cioé dopo qualche settimana) del medesimo anno il titolato debba munirsi anche di un nuovo titolo di aggiornamento per queste poche settimane?
La domanda è volutamente provocatoria, perché è chiaro che non ci vorrà nessun ulteriore titolo di aggiornamento dato che, per definizione, il corso iniziale comporta per forza di cose il dover considerare il titolato perfettamente aggiornato a quella data. Solo un folle potrebbe pensarla diversamente.
Ordunque, supponiamo che tale titolato, nell’anno successivo a quello della sua formazione iniziale, prenda il primo condominio a gennaio, il secondo a giugno, ed il terzo il 1° luglio, ed analizziamo la sua situazione a livello di formazione obbligatoria.
Ordunque, aveva titolo per essere validamente nominato amm.re nei tre condomini?
La risposta è affermativa, visto che le sue tre nomine ricadono sempre entro l’anno di valenza del titolo iniziale.
Ora, facciamo un passo avanti nel ragionamento.
Sappiamo che la durata dell’incarico è annuale, e che gli incarichi si andranno a rinnovare automaticamente alle scadenze dei vari anni di gestione.
Ecco che nell’anno successivo a quello del titolo iniziale, se il titolato vuole che i rinnovi siano tutti validi, deve fornirsi dell’aggiornamento prima del rinnovo della prima carica annuale, e cioè prima del gennaio dell’anno ancora successivo.
Fatto ciò, tutti i successivi rinnovi saranno coperti dalla valenza del nuovo titolo di formazione.
Il caso testè esaminato dimostra che uno è il dato che comanda in tema di aggiornamento annuale, ed è la data del rinnovo del primo incarico ricevuto.
Se cioé il rinnovo del primo incarico matura a marzo di un ipotetico anno, per essere validamente rinnovato in tutti i condomini occorrerà che il titolato si sia munito di un titolo di aggiornamento prima di tale suo primo rinnovo, e cioè prima del marzo di ogni anno.
Una volta acquisito tale titolo, tutti i successivi rinnovi saranno poi coperti dalla valenza annuale del titolo di aggiornamento già acquisito.
Non esiste pertanto una scadenza unica per tutti gli amm.ri, ma una scadenza personale per ogni singolo amm.re, legato alla data del suo primo rinnovo annuale.
A ben vedere, e per concludere, la data del 9 ottobre poteva valere solo nel 2015, primo anno di vigenza della normativa, e solo per chi fosse già amm.re a tale data.
Successivamente ha perso la sua importanza, perché ciò che rileva è la data della prima nomina che, avendo durata annuale, comanderà poi per i successivi rinnovi, dovendo il titolato prima del rinnovo del primo incarico acquisire un nuovo titolo di aggiornamento annuale.
Detto questo, è chiaro che se il corso di aggiornamento viene fatto ogni anno nello stesso mese, così come organizzato dalla nostra associazione, il problema è risolto alla radice perché, data la valenza annuale del titolo di aggiornamento, in ogni caso si sarà sempre coperti, sia per le nuove nomine, che per i rinnovi, dal corso seguito sempre nel medesimo mese di tutti gli anni.
Lo stesso se si tiene come riferimento il corso iniziale, il cui esame finale segna l’inizio dell’anno di sua validità entro il quale si deve fare il corso di aggiornamento.
L’ultima questione da affrontare è se sia possibile recuperare gli aggiornamenti nel caso se ne fosse saltato qualcuno.
A ns. modesto parere si, nel senso che il titolato che compia l’aggiornamento di due o più anni in uno potrà considerarsi ugualmente aggiornato e quindi titolato per essere nominato nuovo amm.re in altri condomìni.
Invece, per la sorte dei rinnovi eventualmente maturati su condomìni già amministrati la questione è diversa, perché il mancato aggiornamento dovrebbe rendere non titolato al rinnovo l’amm.re, e quindi nullo il suo rinnovo, anche se una tale conseguenza così rigida è un po’ troppo grave e pesante.
Lo stesso a dirsi nell’ipotesi in cui si sia acquisito un titolo di formazione iniziale senza poi mai aver amministrato un qualche condominio per anni (per esempio, titolo iniziale acquisito nel 2013, senza mai essere stato utilizzato successivamente).
In tal caso, per poter essere fare l’amm.re di un condominio occorrerà acquisire i titoli di aggiornamento degli anni successivi, stabilendo l’art.71 bis d.a.c.c., che <<possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che …. f) hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale>>, per cui occorrerà munirsi dei titoli di formazione periodica successivi a quello iniziale, anche se contestualmente.
Pensare che si possa amministrare un condominio nel 2018 sulla scorta di un titolo di formazione iniziale acquisito 5/6 anni prima senza aver mai fatto né poi l’amm.re, né gli aggiornamenti, ci pare una conclusione un po’ troppo azzardata e contro il testo di legge.
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