La discussione in assemblea dei difetti dell’edificio può non bastare a determinare la conoscenza del vizio da cui decorre il termine annuale di prescrizione ex art.1669 c.c..
E’ questo l’importantissimo principio espresso dalla Cassazione n.3674 del 7 febbraio 2019, che così si esprime in motivazione:
Per costante giurisprudenza di questa Corte, i gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell’edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (v. tra le tante, Sez. 2 – , Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018; Sez. 2 – , Ordinanza n. 27315 del 17/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013).
Sempre secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale (v. Sez. 2 – , Sentenza n. 10048 del 24/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008 Sez. 2, Sentenza n. 11740 del 01/08/2003).
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