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1. In caso di comunicazione della delibera condominiale agli assenti a mezzo posta ordinaria, da quando decorrono i 30 giorni per l’impugnazione della delibera? Dalla data apposta sulla busta o dalla data effettiva in cui il condomino la trova nella cassetta?
2. Qualora il postino consegnasse in cassetta comune condominiale, e la distribuzione di detta corrispondenza avvenisse a cura dell’impresa di pulizia, non tutti i giorni o su base settimanale, come si fa a dimostrare la data di effettiva ricezione?
3. Qualora la posta di quel condominio venisse tenuta “nel cassetto”, con colpa o con dolo, onde precludergli volutamente la possibilità di impugnativa, quali sono le responsabilità ed i responsabili, in via di mera dottrina, nella remota ipotesi che il fatto potesse essere provato?
4. Chi ne risponde? l’addetto allo smistamento? la ditta di pulizia? l’amministratore? tutti e tre in solido e ciascuno per le proprie responsabilità?
Stimato associato,
le risposte:
1. con la posta ordinaria non v’è prova della consegna. Occorre almeno la consegna a mani (con firma per la ricevuta), raccomandata, pec o fax; se si contesta la ricezione non c’è prova contraria possibile di consegna;
2. come sopra, aggravata dal fatto che la comunicazione va data al destinatario che, se è il condominio, ha domicilio non presso lo stabile, ma presso l’ufficio/domicilio del suo amm.re;
3. coma sopra. con posta ordinaria non v’è prova della consegna di alcunché;
4. come sopra; non vi sarebbe resposabilità.
Migliori Saluti
avv. Danilo Corona