LA CASSAZIONE FA IL PUNTO SUL PROCEDIMENTO DI REVOCA DELL’AMM.RE

Chi deve partecipare al procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio? E’ necessaria la “difesa tecnica”?  Il provvedimento di revoca è ricorribile in Cassazione? Come può difendersi l’amm.re di condominio?

A queste, come ad altre possibili domande, ha dato risposta recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15706 depositata del 23 giugno 2017; sentenza che merita attenzione perché affronta il procedimento di giudiziale di revoca dell’amministratore di condominio a 36 gradi, divenendo  un punto di riferimento per le principali problematiche afferenti tale fattispecie.

Questi i principi che si leggono nel provvedimento:

è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo.

il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore”. Non è pertanto possibile consentire “la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini: interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23955).  Il giudizio è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato “sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente” (art. 64 disp. att. c.c., comma 1)”.

il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l’intervento giudiziale è pur sempre diretto all’attività di gestione di interessi”.

Il provvedimento del tribunale non riveste alcuna efficacia decisoria, e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (pur non ponendosi questo come un riesame del decreto) (Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524).

Le parti interessate (condòmino ed amministratore) possono stare in giudizio senza ministero di un difensore. Poiché il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio ex artt. 1129, comma 11, c.c. e 64, disp. att. c.c., dà luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l’intervento del giudice è diretto all’attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di “status”, non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell’art. 82, comma 3, c.p.c.

Sebbene di volontaria giurisdizione senza contenuto decisorio, in questo procedimento è consentita la condanna alle spese della parte in torto (su tutte Cass. SS.UU. n. 20957/04). Se la parte è presente nel procedimento personalmente e non è un avvocato, precisa la Corte, la condanna può riguardare solamente le spese vive indicate in una nota presentata all’udienza e non certamente nelle competenze legali mancando la figura di riferimento cui attribuirle.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(10 m.ti w-l)

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