INIDONEO ISOLAMENTO ACUSTICO? GRAVE VIZIO COSTRUTTIVO

I difetti relativi all’isolamento acustico di un immobile sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi di cui all’art. 1669 cod. civ. allorché siano idonei a pregiudicare in modo sensibile il godimento e l’utilizzazione delle singole unità abitative e, conseguentemente, ad incidere sulla funzione abitativa del bene (cfr. Cass. civ., III, 27 gennaio 2012 n. 1190 che ha ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 1669 cod.civ. il difetto relativo all’isolamento termico ed acustico dell’immobile).

A sostenerlo è il Tribunale di Milano, Sez. VII, con la sentenza del 13/11/2015.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di difetto di costruzione ricomprende anche alterazioni che non investono parti essenziali dell’immobile ma quegli elementi secondari o accessori funzionali all’impiego duraturo dell’opera e tali pertanto da incidere in modo considerevole sul godimento dell’immobile (Cass.civ., II 4 ottobre 2011 n.20307, Cass.civ., II, 19 febbraio 2007 n.3752).

(3 m.ti w-l)

TEAMACAI

____________________________________________________
HAI DEI DUBBI? VUOI COMMENTARE ANCHE TU L’ARGOMENTO ?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI, e ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:
avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hlportando il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “RICEVI TUTTI I POST” -nella sezione “notifiche”-  e “MOSTRA PER PRIMI” nella sezione “post nella sezione notizie”.
Solo così continuerai a ricevere tutti i nostri aggiornamenti.
____________________________________________________
CLICCA SE VUOI STAMPARE O CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *