I difetti relativi all’isolamento acustico di un immobile sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi di cui all’art. 1669 cod. civ. allorché siano idonei a pregiudicare in modo sensibile il godimento e l’utilizzazione delle singole unità abitative e, conseguentemente, ad incidere sulla funzione abitativa del bene (cfr. Cass. civ., III, 27 gennaio 2012 n. 1190 che ha ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 1669 cod.civ. il difetto relativo all’isolamento termico ed acustico dell’immobile).
A sostenerlo è il Tribunale di Milano, Sez. VII, con la sentenza del 13/11/2015.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di difetto di costruzione ricomprende anche alterazioni che non investono parti essenziali dell’immobile ma quegli elementi secondari o accessori funzionali all’impiego duraturo dell’opera e tali pertanto da incidere in modo considerevole sul godimento dell’immobile (Cass.civ., II 4 ottobre 2011 n.20307, Cass.civ., II, 19 febbraio 2007 n.3752).
(3 m.ti w-l)
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