INGIUNZIONE CONDOMINIALE E DISSENSO ALLA LITE

Spesso sia i semplici lettori che i nostri associati chiedono chiarimenti in ordine al corretto funzionamento di quel particolare istituto, previsto dall’art. 1132 c.c., che è il cd. “dissenso alla lite”, del quale abbiamo dato già brevi accenni in questo nostro articolo.

Su tale argomento siamo costretti a tornare in quanto, a detta di un’autorevole fonte web, non sarebbe possibile estraniarsi dalla lite in caso che l’assemblea deliberi la riscossione forzosa di crediti condominiali verso dei compartecipi morosi. Secondo tale fonte, infatti

Non vi sono dubbi in merito al fatto che l’ambito applicativo di questa norma non possa riguardare tutte le controversie, ma solamente alcune, ossia quelle non necessarie alla stessa gestione del condominio e per di più astrattamente azionabili dall’amministratore.

In buona sostanza l’azione di recupero del credito verso il condòmino moroso è attività giudiziale connessa a quella fondamentale ed ordinaria di cui all’art. 1130 n. 3 c.c., cioè a quella di riscossione dei contributi e di conseguenza non si può pensare che un condòmino possa estraniarsi da quella controversia.

Per dare risposta specifica alla questione indicata nel nostro forum, si può senza ombra di dubbio affermare che a fronte dalla istanza di dissociazione dalla lite, l’amministratore può certamente contestarne il fondamento e pretendere il pagamento della quota parte, se del caso anche attraverso una ingiunzione di pagamento.

A nostro modesto parere, si tratta di una conclusione non corretta, per varie motivazioni.

Prima di tutto, c’è l’argomento letterale, che è di per sè forte, giacché l’art.1132 c.c. non pone distinzione alcuna, e riconosce il diritto al dissenso ai singoli condòmini ogni qual volta l’assemblea abbia deliberato una lite, senza differenze di sorta.

In secondo luogo, potrebbero esserci ragioni di temporanea opportunità personale, nel senso di essere a conoscenza di valide ragioni vantabili da parte del condòmino moroso che suggeriscono di evitare di sfottere il proverbiale “can che dorme” (per esempio, contestazioni per danni ben maggiori arrecati dal condominio al condòmino).

Da ultimo, l’azione potrebbe essere considerata giustamente del tutto inutile ed inopportuna in ragione delle concrete possibilità di recupero e del costo del recupero del credito, e ciò anche solo temporaneamente in ragione delle capacità finanziarie del condòmino in bonis in un particolare momento.

Del resto, ed in ragione di quanto innanzi, v’è la possibilità ex lege di evitare che qualcuno azioni il meccanismo del dissenso, ed è quella per la quale l’amm.re agisce personalmente senza chiedere il vaglio preventivo dell’assemblea, rientrando l’ingiunzione nelle sue prerogative di legge.

(8 m.ti w-l)

TEAMACAI

______________________________________________
VUOI PORRE UNA DOMANDA O VUOI SOLO COMMENTARE L’ARTICOLO?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI nel form presente in calce al presente articolo. Ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:

metti “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook. 

Se poi vuoi anche essere sempre aggiornato sui nostri articoli, seleziona poi “RICEVI TUTTI I POST” -nella sezione “notifiche”-  e “MOSTRA PER PRIMI” nella sezione “post nella sezione notizie”.

____________________________________________________
CLICCA SE VUOI STAMPARE O CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *