La risposta è positiva tutte le volte in cui il solaio abbia funzione portante.
Il caso: un condominio decide che i lavori di manutenzione del solaio divisorio fra il quinto ed il sesto piano, e quelli alla trave di altro condomino (sempre all’altezza dei detti piani), fossero ripartiti, ai sensi di quanto disposto ex art. 1123 c.c., tra tutti i condomini in ragione della loro quota millesimale.
Una condomina impugna la delibera.
I Giudici di merito ritengono valida la delibera in quanto ritengono il solaio avente non solo la funzione di mera divisione fra piani, ma come un elemento strutturale avente ineliminabile funzione strutturale di sostegno del carico, evidenziando la duplice destinazione funzionale del solaio in questione finalizzata al sostegno di strutture, anche aggiuntive, comportanti carichi statici.
La Cassazione conferma; il testo integrale della sentenza è consultabile qui.
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