QUADRO AC DEL MODELLO UNICO PERSONALE DELL’AMM.RE: VA ANCORA COMPILATO ?

Sebbene molti commercialisti non specializzati nella materia condominiale non lo ritengano più necessario, in verità ancora oggi ogni amministratore di condominio, nel compilare il proprio Mod. UNICO, deve compilare un quadro apposito (AC), per ogni condominio di cui risulti amm.re in carica al 31 dicembre dell’anno precedente, per fornire all’Anagrafe Tributaria le seguenti informazioni:

1. la comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Il D.L. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha infatti eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta del 36 e/o del 50 % delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

L’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell’Emilia Romagna, in risposta ad un interpello posto da un amministratore di condomini, ha precisato infatti che nel quadro AC, allegato alla dichiarazione dei redditi degli amministratori di condominio, devono essere inserite le somme versate ai fornitori dei condomini con bonifici bancari o postali.

L’Agenzia ha rimosso così ogni dubbio derivante dalla lettura delle istruzioni di Unico 2012 riferite al quadro in questione, confermando che anche le somme corrisposte tramite “bonifico 36-50% o 55%” debbano essere riportate sul quadro AC della dichiarazione dei redditi dell’amministratore di condominio.

questo il caso dell’interpello

Dal 1 luglio 2010, per i bonifici relativi a ristrutturazioni edilizie (36%) e interventi per il risparmio energetico (55%), la Banca o la Posta, che riceve il mandato di effettuare il bonifico, deve applicare una ritenuta d’acconto, da versare all’erario; al beneficiario (fornitore del condominio) viene quindi accreditato il netto. Per questa operazione la Banca o la Posta, quale “sostituto d’imposta”, deve annualmente compilare e trasmettere all’Amministrazione Finanziaria il quadro SY riportato nella dichiarazione dei sostituti d’imposta semplificato (mod. 770); in tale quadro SY la Banca/Posta riporta i seguenti dati: codice fiscale del beneficiario del bonifico, ammontare del bonifico, ammontare della ritenuta d’acconto operata. Pertanto, per tali operazioni, il sostituto d’imposta non è più il condominio, bensì la Banca o la Posta. Omissis …

Da un’interpretazione normativa si potrebbe concludere che, posto che per i bonifici 36-50% e 55% le Banche e le Poste inviano già all’Amministrazione Finanziaria le informazioni necessarie per effettuare i controlli sui beneficiari (fornitori dei condomini), tali dati non dovrebbero essere riportati nel quadro AC, ma solamente nel quadro SY del mod. 770 semplificato predisposto da Banche e Poste.

Invece l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell’Emilia Romagna, in risposta all’interpello posto da un amministratore di condomini, si limita alla lettura delle istruzioni ministeriali del quadro AC e pertanto conferma che anche le somme corrisposte tramite “bonifico 36-50% o 55%” debbano essere riportate sul quadro AC della dichiarazione dei redditi dell’amministratore di condominio.

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve quindi indicare nella propria dichiarazione dei redditi:

  • i dati catastali identificativi dell’immobile;
  • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. In relazione a quanto innanzi, gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2013 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione del 50% e/o del 65%, l’amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

2. la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

La comunicazione avviene a mezzo della compilazione e presentazione del quadro AC del mod. UNICO (dichiarazione dei redditi), personale dell’amministratore, denominato “Comunicazione dell’amministratore di condominio”.

In caso di amministrazione di più condomìni da parte dell’amministratore, va presentato un quadro AC per ciascun condominio.

Nel caso in cui l’amministratore rediga, come propria dichiarazione dei redditi, il modello 730 o risulti esonerato dalla presentazione della dichiarazione, il quadro AC dovrà comunque essere presentato unitamente al frontespizio del modello Unico con gli stessi termini e modalità di quest’ultimo.

Nel quadro AC, come sempre, non devono essere comunicati:

  • gli importi delle forniture di acqua, energia elettrica e gas
  • gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare che risultano complessivamente non superiori a 258,23 euro per singolo fornitore; in tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
  • gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette a ritenuta alla fonte (già comprese nel modello 770, come ad esempio la ritenuta del 4% da applicare a prestazioni su contratti di appalto di opere e servizi, o la ritenuta del 20% cui sono assoggettati i corrispettivi per le attività di lavoro autonomo anche occasionale). I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare.

La mancata presentazione del quadro AC non ha conseguenze per il condominio ma solo per l’amministratore e comporta una sanzione, a suo carico, che va da 258 a 2.065 euro.

Riepilogo

Soggetto obbligato alla presentazione Amministratore di condominio in carica al 31.12.2014
Cosa va inserito
  • Dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali
  • Importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e i dati identificativi dei relativi fornitori
Cosa non va inserito
  • Importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas.
  • Importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a € 258,23 per singolo fornitore
  • Importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte
La sanzione La mancata presentazione del quadro AC non ha conseguenze per il condominio ma solo per l’amministratore per il quale scatta una specifica sanzione
(20 m.ti w-l)
TEAMACAI
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