IL NUOVO QUORUM PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La legge di riforma è intervenuta, inspiegabilmente, a penalizzare le delibere assembleari aventi per oggetto le innovazioni volte al superamento della barriere architettoniche, alzandone il quorum deliberativo.

L’art. 2, comma 1, della L. 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, prevedeva infatti, in seconda convocazione, un numero di voti rappresentanti un terzo dei condòmini e almeno un terzo (334) del valore dell’edificio (art.1136 secondo e terzo comma).

Tale riferimento è ora sostituito dalla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500 mm, secondo comma dell’art. 1120 c.c.).

Quindi, oggi in seconda convocazione occorrono almeno 500 mm, mentre prima bastavano 334 mm.

Rispetto alle esigenze dei disabili, la Suprema Corte si è dimostrata, anche recentemente, molto più sensibile del legislatore (Cass. 16486/2015), riprendendo spunti della sentenza n. 2156 del 14.2.2012, con cui la Cassazione aveva risolto il conflitto tra il Condominio, che aveva agito per contrastare i lavori di realizzazione di un ascensore nel vano scala dell’edificio, ritenuti pregiudizievoli della fruibilità comune e della statica, e i condòmini interessati all’installazione.

Gli “ermellini” avevano già evidenziato che, a fronte del conflitto tra le esigenze dei condòmini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati a raggiungere l’abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al Condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe risolto soltanto in un disagio e scomodità conseguente alla relativa restrizione della scala e nella difficoltà in caso di usi eccezionali della stessa, vada adottata una soluzione equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (art. 32) e della funzione sociale della proprietà (art. 42).

La Cassazione ha pertanto riconosciuto il diritto alle persone versanti in condizioni di minorazione fisica di installare a proprie spese l’ascensore, con conseguente modificazione alla cosa comune.

(6 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. gianfranco Coppolino says

    Volevo conoscere il Vostro parere circa la delibera di una piattaforma elevatrice deliberata con 495 millesimi della tabella generale.
    TRattandosi di piattaforma elevatrice la spesa sarà comunque posta a carico dei soli richiedenti e nel quorum deliberativo non dovrebbero calcolarsi i millesimi dei proprietari delle attività che nulla hanno in comune con le scale.
    Cosa ne pensate in proposito?

  2. teamACAI says

    Egr. Utente,
    le innovazioni sono regolate dagli artt.1120 e successivi c.c..
    Se non ci sono gli estremi delle innovazioni voluttuarie o gravose (art.1121 c.c.), le innovazioni vincolano tutti i condòmini. Se per “proprietari delle attività che nulla hanno a che vedere con le scale” intende i negozi posti nel corpo di fabbrica che non hanno accesso al portone, essi devono partecipare alla spesa.
    Migliori Saluti
    TEAMACAI

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