La presunzione di proprietà comune dell’impianto di riscaldamento di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell’impianto ricompresa nell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno ai componenti radianti che vengono installati nelle unità immobiliari di proprietà individuale, anche se collegati tramite tubi alla caldaia comune, sicché è il proprietario dell’appartamento che deve curarne la manutenzione.
Il mancato funzionamento di un calorifero nella proprietà privata non ha incidenza sulle tabelle millesimali; poiché l’approvazione della tabella millesimale (di contenuto non convenzionale) deve determinare quantitativamente la portata dei rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, sulla base di un’obiettiva congruenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito, la semplice circostanza che uno dei caloriferi dell’impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi calore non può giustificare una incidenza sull’obbligo del condomino di contribuire alle spese di esercizio dell’impianto, dato che il condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica (arg. da Cass. Sez. U, 26/11/1996, n. 10492).
Queste i condivisibili principi della Cass. 6735/2020, il cui contenuto integrale è leggibile cliccando qui.
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il Presidente di Acai
avv. Alessandra Leone