La definizione di decoro architettonico, bene comune spettante a tutti i condomini, è da tempo consolidata, rimanendo ancora inalterata la Cass. 13 luglio 1965 n.1472, secondo cui “Il decoro architettonico di un edificio, che in misura più o meno rilevante ed ampia, sussiste per tutti gli edifici, ed anche per quelli di carattere popolare, risulta dall’insieme delle linee e dei motivi architettonici e ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono alle varie parti dell’edificio stesso nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e più o meno apprezzabile. Esso è opera particolare di colui che ha costruito l’edificio e di colui che ha redatto il progetto, ma una volta ultimata la costruzione costituisce un bene cui sono direttamente interessati tutti i condomini e che concorre a determinare il valore sia delle proprietà individuali che di quella collettiva sulle parti comuni”.
In altre parole, il cd. decoro architettonico è l’idea progettuale voluta dal progettista e dal costruttore, per cui esiste in ogni fabbricato, anche il quelli di minor valore.
E’ ovvio che si tratti di un bene comune da tutelare, giacché il valore dei singoli appartamenti è anche in funzione del decoro del condominio in cui si trovano; non a caso, è un limite posto anche dall’art.1120 c.c..
L’aspetto architettonico, invece, è un concetto leggermente diverso, perché mentre il decoro copre tutte le parti, anche minime, delle facciate del condominio, viceversa l’aspetto architettonico riguarda la visione generale del fabbricato, cioè il modo con cui si vede all’esterno nel suo insieme (non a caso, è disciplinato nella norma della sopraelevazione, in cui si tratta di modificare eventualmente tale aspetto con il costruire un piano ulteriore).
In altre parole, l’aspetto architettonico è lo stile architettonico adottato, il che fa sì che lo stile da adottare nella parte superiore non deve essere diverso dal quello sottostante, pur non obbligando a costruire nello stesso modo di sotto.
(6,5 m.ti w-l)
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Salve, vorrei cortesemente sottoporvi il mio quesito.
Ho acquistato da poco un appartamento di un condominio, sito al primo piano di una palazzina di due piani più il pian terreno, composto da 3 palazzine. Avendone la predisposizione, molti condomini tramite piano casa, hanno effettuato negli anni passati il recupero del cubaggio annettendo all’appartamento il balcone . Tale chiusura avviene tramite una vetrata scelta in sede di assemblea , struttura in semplice vetro temperato 10mm che quindi non dà nessuna garanzia in termini acustici, temici e di sicurezza. Vorrei chiedervi quindi dovendo effettuare la medesima pratica ed essendo io a differenza degli altri posto sopra una tettoia e quindi facilmente raggiungibile da malintenzionati e volendo io effettuare miglioramenti tecnici (termico,acustico ed in termini di sicurezza), potrei installare una finestra scorrevole con triplacamera antisfondamento ovviamente cercando di non stravolgere il decoro dell’edificio e avvicinandomi il più possibile alle vetrate a soffietto attualmente installate?posso quindi installare una vetrata diversa da quella scelta in sede di assemblea per motivi energetici e di sicurezza?
grazie mille per la vostra disponibilità
Egr. Utente,
lei deve solo rispettare la forma; il contenuto è libero. Siccome è un problema di decoro, tutta sta a fare la veranda del tutto simile a quelle precedenti, seppur con materiali intrisecamente diversi.
Anzi, il fatto che gli altri abbiano le verande e lei no crea un problema di decoro, per cui è senz’altro autorizzato a farsi la veranda, purché il più possibile simile a quella degli altri.
saluti
TEAMACAI
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