Da tempo la giurisprudenza di merito aveva stabilito che l’amm.re era tenuto a far confluire i versamenti delle quote su apposito c/c, da cui effettuare i prelevamenti delle somme per le spese da sostenere.
ciò al fine di evitare confusione contabile tra i soldi dei vari condomìnii e dell’amm.re, pena una irregolarità tale da portare alla revoca, configurando l’utilizzo di somme di un condominio per debiti di altri reato di appropriazione indebita.
La Cassazione (sent. 7162/2012) da ultimo aveva sancito che l’apertura di un c/c condominiale non necessitasse di alcuna autorizzazione assembleare.
La riforma prevede espressamente, all’art. 1129, 7° comma, c.c., che <<L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica>>, prevedendo poi al 12° comma, sub 3) che la mancata apertura ed utilizzazione del conto costituisca grave irregolarità tale da giustificarne la revoca.
E’ da aggiungere che l’obbligo ad utilizzare il c/c, in entrata ed in uscita, grava solo sull’amm.re, non sui condòmini, per cui ben potrà l’amm.re decidere di incassare le quote in contanti, salvo poi versarli sul conto, e che i condòmini non hanno diritto ad accedere direttamente al c/c, ma solo di esaminare l’estratto conto periodico tramite l’amm.re ed a proprie spese.
(5 m.ti w-l)
Spett.le ente
in un condominio spesso i condomini eseguono i pagamenti delle loro quote condominiali tramite bonifico bancario dal proprio conto o dal conto della moglie o addirittura un parente.
sul conto corrente all’atto del pagamento viene la banca nell’estratto conto visualizza il nome di chi ha effettuato il bonifico con il conto dell’ordinante.
se stampo queste informazioni io divulgo quindi anche i dati di persone non direttamente interessate al condominio (magari è la mamma che paga per il figlio e che non vuole che i condomini sappiano dove ha il conto corrente) a questo punto io posso oscurare questi dati.
La ringrazio per la risposta.
Gentile Utente,
considerato che tutti i condomini hanno oggi diritto ad accedere ed avere copia di tutta la documentazione bancaria, e che chi paga di fatto acconsente a che il suo nominativo e numero di c/c risulti dall’estratto conto del c/c beneficiario, e che qualcuno potrebbe obiettare che l’amm.re oscurando i dati sta alterando le carte, noi non cancelleremmo proprio nulla.
Il terzo che paga già sa quello che potrebbe accadergli, ragion per cui ha già di fatto acconsentito alla diffusione dei suoi dati.
Migliori Saluti
TeamACAI
SPETT. ASSOCIAZIONE,
vista l’obbligatorieta’ dell’apertura del conto corrente, ciò prescinde dalla delibera assembleare, vero?
Egr. Utente,
certo.
Saluti
TEAMACAI
Entro quanto le somme contanti ricevute dall’amministratore devono da questi essere versate sul cc?
Egr. Utente,
un termine non è indicato, per cui andrebbe fatto subito; in ogni caso, c’è un termine massimo implicito che non può che essere quello dei trenta giorni entro i quali deve fare le registrazioni.
saluti
TEAMACAI