IL CONDOMINIO NON PUO’ A MAGGIORANZA DELIBERARE INTERVENTI SUI BALCONI (PRIVATI)

Con la sentenza n. 305/2016, depositata il 12 gennaio, la Cassazione afferma che la deliberazione assembleare, con la quale è stata decisa a maggioranza l’esecuzione di lavori straordinari ricomprendenti anche interventi sul balcone di proprietà esclusiva di un condomino, è affetta da nullità, poiché l’assemblea condominiale non può disporre a maggioranza anche per quanto concerne beni appartenenti esclusivamente ai singoli condomini.

Poiché la nullità è rilevabile di ufficio (cfr. nostro articolo NULLITA’ DELIBERA RILEVABILE SEMPRE DI UFFICIO), il Giudice può sempre rilevarla d’ufficio in un giudizio conseguente all’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di crediti condominiali.

Il rilievo di ufficio è limitato alla nullità della delibera condominiale, mentre tale attività gli è preclusa per le delibere annullabili.

Nella fattispecie il condominio aveva approvato a maggioranza la delibera di effettuazione dei lavori ai balconi di proprietà esclusiva ed aveva richiesto ai proprietari il pagamento delle somme relative.

(3 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. Virtual server says

    Buongiorno, volevo realizzare un garage a confine e devo chiedere al confinante, che è un condominio, la deroga alla distanza dai confini. Tale deroga con che maggioranza deve essere approvata?

  2. teamACAI says

    Egr. Utente,
    ci vuole la unanimità.
    saluti
    TEAMACAI
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