Il Tribunale di Milano, con Ord. 1 aprile 2019, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell’ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di “persona fisica” e di “persona giuridica”, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all’attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione (Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto rilevante la questione al fine di stabilire se sia rilevabile d’ufficio, in favore di un condominio, l’abusività di una clausola vessatoria relativa alla determinazione di interessi moratori).
La sentenza si pone un dubbio che, in verità, le corti di merito e di legittimità avevano già risolto, concludendo per la natura di consumatore del condominio.
Ad ogni buon conto, con la pronuncia della Corte UE si avrà una risposta definitiva.
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(3 m.ti w-l)
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