IL CONDOMINIO CD. “PARZIALE”

Il condominio cd.  parziale non è un autonomo ente di gestione, perché si usa tale termine solo per definire il fenomeno previsto all’art.1123, ultimo comma, laddove si parla di edificio con più scale, cortili, lastrici solari, opere ed impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, nel quale le spese sono a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilità.

 

Ebbene, in tale caso è come se il condominio vero e proprio si frazionasse in più parti in relazione alle diverse opere ed impianti che servono le diverse parti dell’edificio.

Pertanto, se il fabbricato ha quattro scale che servono quattro gruppi diversi di condomini, per la manutenzione delle singole scale risponderanno solo i condomini cui le singole scale servono; la medesima cosa per la manutenzione delle colonne di scarico fognarie verticali: esse sono mantenute solo dai condomini che utilizzano la “montante” interessata, cioè solo da quelli che sono collegati alla colonna, non gli altri collegati alle altre.

In tal caso, nulla cambia circa gli organi condominiali; solo che, in seno all’assemblea, vanno convocati e voteranno –chiaramente- solo i condomini che sono interessati alla relativa spesa.

(3,5 m.ti w-l)

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Commenti

  1. Tommaso says

    Vorrei avere delle delucidazioni sulla colonna montante di un condominio.Se ci fosse una rottura sulla braga il costo dell’intervento a ci sarebbe addebitato? E se invece fosse direttamente sulla colonna?

  2. teamACAI says

    Egr. Associato,
    se la rottura è sulla colonna, allora certamente il danno va ripartito solo tra tutti quelli che si servono della colonna interessata dalla rottura, rimanendo esentato chi non se ne serve. molto più delicata è divenuta oggi la questione della braga, la cui rottura non è detto che debba sempre essere riparata a spese del solo condomino che la utilizza per scaricare nella colonna montante. In generale, dipende da come è fatta questa braga e da dove si rompe.
    La materia è però molto delicata, e non può liquidarsi in questa sede con poche parole, per cui ad essa verrà dedicata a breve un articolo ad hoc.
    Non Le resta che rimanere in contatto con il sito per trovare a breve ampi chiarimenti in materia.
    Saluti
    TEACAI

  3. sarahdituro says

    Spett.le Associazione,
    il sig. X ha comprato un appartamento in un palazzo di 7 piani. Prima di abitarvi provvede a ristrutturare tutta la casa. Provvede a ristrutturare anche il bagno e gli operai per allacciarsi alla colonna montante sono costretti a cambiare la tubazione, in quanto quella preesistente aveva un diametro di 120cm, mentre quella nuova ( che è stata messa dagli operai)ha un diametro di 110cm. Ma nel sostituire il tubo, questo è risultato più piccolo all’imboccatura quindi non ha aderito bene al tubo preesistente.(Questa è l’affermazione del tubista del condominio e dopo, tale affermazione è stata confermata anche dall’impresa che aveva messo mani alla colonna montante). Finiti i lavori il condomino X va ad abitare nella nuova u.i.. Ma a distanza di 5 anni si verifica un danno alla colonna montante proprio dal lato del palazzo dove abita il sig.X.
    Il condomino X abita al 2° piano e il danno parte proprio dal suo appartamento e coinvolge le u.i. del 1° piano e piano terra. I condomini facendo fare dei saggi scoprono che i lavori fatti alla colonna montante dal sig.X non furono fatti bene proprio perchè il tubo nuovo, avendo diametro differente da quello preesistente, si è scollegato. In questo caso chi deve pagare i lavori della colonna montante?
    Inoltre, questa colonna montante passa in due u.i. che non ne fanno uso (cioè, in una u.i. passa per la camera da letto, e nell’altra u.i. passa per il soggiorno). in questo caso i due proprietari concorrono o no al pagamento dei lavori, in quanto anche loro hanno subito danni, anche se non usufruiscono di quella colonna montante perchè allacciati ad altra colonna montante? A questi due proprietari chi li paga i danni?
    Ma Quando si fanno i lavori in una u. i., il proprietario è dovuto ad avvisare l’amm.re dei lavori che sta eseguendo, soprattutto se riguardano parti in comune?
    La ringrazio fin da ora per la cortese attenzione e distintamente saluto.

  4. teamACAI says

    Egr. Utente,
    poiché, come Lei dice, il lavoro non è stato fatto bene, il condomino x è responsabile dell’evento dannoso, ed è tenuto a risarcire tutti i danni, anche quelli verificatisi negli altri appartamenti. La legge oggi prescrive che chi faccia lavori in casa deve avvisare sempre prima l’amm.re del condominio.
    saluti
    TEAMACAI

  5. albertodemarco says

    Buonasera,

    le spese di manutenzione dei tombini, sono riconducibili ai soli condòmini serviti dalla relativa colonna montante?

    Grazie.

  6. teamACAI says

    Stimato Associato,
    i tombini hanno la funzione di consentire l’ispezione e l’accesso ai tratti fognari orizzontali del condominio; normalmente in un condominio vi sono almeno due tratti fognari orizzontali proprie delle due montanti, che poi si uniscono in un unico tratto che va ad allacciarsi all’impianto pubblico. Pertanto, la manutenzione dipende da dove si trovano i tombini, se cioè sul tratto orizzontale comune ovvero su quello di ciascuna montante. Sul tratto comune a tutti contribuiscono tutti, su quello delle singole montanti solo quelli che utilizzano la montante di competenza, secondo la Tabella A in ogni caso in quanto tratto orizzontale, e non verticale.
    Saluti
    TEAMACAI

  7. Annamaria says

    Salve!
    Per creare più distanza tra i tubi di scarico dei bagni di un piano terra ed essere innestati alla stessa colonna montante di cui ne trae utilità per risolvere il problema di reflusso all’interno dei sanitari, necessita fare un assemblea, avvisare i condomini che traggono utilità di quella montante o basta solo avvisare l Amministratore?

  8. teamACAI says

    Egr. Utente,
    basta avvisare l’amm.re.
    saluti
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  9. Giusy says

    Salve,
    abito in un condominio, questa estate vi è stato la necessità di effettuare dei lavori sulla colonna fognaria e l’assemblea ha regolarmente deliberato in merito a detti lavori.
    Nel corso d’opera, la Ditta nella fase di ricerca del danno, è stata costretta a dover smantellare parte delle mie piastrelle del bagno.
    Considerato che non abbiamo trovato altre piastrelle uguali, ho chiesto alla Ditta di cambiare tutte le piastrelle, ovviamente l’amministratore era a conoscenza di tutto ciò.
    La mia domanda è: per questi lavori, relativi al cambio delle piastrelle chi paga? io o il condominio?

  10. teamACAI says

    Egr. Utente,
    alla fine se la colonna fognaria è condominiale la sostituzione della piastrelle deve rimanere in capo al condominio, anche se la ditta potrebbe richiedere il pagamento a Lei avendo ricevuto da Lei la richiesta; in ogni caso, ha diritto a rivalersi sul condominio.
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

  11. giacomo says

    UN CONDOMINO NEL PERIODO ESTIVO, A SEGUITO DI SEGNALAZIONE CHE DA TEMPO AL PIANO INFERIORE SICURAMENTE VI ERA UNA INFILTRAZIONE NEL BAGNO, HA EFFETTUATO NEL SUO APPARTAMENTO I LAVORI DI CHE TRATTASI.
    A DISTANZA DI DUE MESI HA FATTO INTESTARE ED INVIARE ALL’AMM.RE DI CONDOMINIO LA FATTURA INERENTE AL LAVORO DI IDRAULICA.
    L’AMM.RE DI CONDOMINIO HA RIPARTITO LA SPESA TENUTO CONTO CHE TRATTASI DI SPESA PER CONDOMINIO PARZIALE.
    A SEGUITO DI INCONTRO INFORMALE TRA I CONDOMINI INTERESSATI E’ STATO STIGMATIZZATA L’IRREGOLARITA’ DEL CONDOMINO NEL NON AVER AVVISATO I CONDOMINI INTERESSATI E NEL CONTEMPO ALLA FATTURAZIONE, QUALORA NON VI FOSSERO ELEMENTI OGGETTIVI SULLA RIPARAZIONE ALLA COLONNA MONTANTE I CONDOMINI INTERESSATI NON AVREBBERO PARTECIPATO ALLE SPESE.
    NEL TEMPO QUESTO NON E’ STATO OTTEMPERATO.
    SUCCESSIVAMENTE IL CONDOMINO HA ATTIVATO IL PROPRIO LEGALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE.
    MA LE SEMBRA NORMALE!

  12. teamACAI says

    Egr. Lettore,
    la materia è trattata principalmente dall’art.1134 c.c., che prevede la possibilità per il condomino che abbia eseguito spese urgenti su beni condominiali il diritto al rimborso. In verità, il condomino deve provare di essere intervenuto su una parte condominiale con intervento urgente; ove dia prova di questo, avrà diritto al rimborso.
    Devo aggiungere che, purtroppo, potrebbe essere intervenuto anche sulla parte comune, oltre che privata, e ciò potreste non essere in grado di saperlo mai.
    Ci vorrebbe un tecnico che potesse dire se le tracce della precedente infiltrazione siano o meno compatibili con una perdita da parte comune.
    E’ certo comunque che, dopo averlo sollecitato per mesi, avrà difficoltà a dimostrare al Giudice che l’intervento era urgente, e quindi ottenere il rimborso delle spese.
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

  13. saverio nicoletti says

    Buonasera, sulla parte verticale della colonna di scarico che serve due alloggi sopra di me si e riscontrato un problema, forse una rottura, il mio innesto si trova sulla parte orizzontale e a valle del problema. Devo partecipare alle spese? in quale misura?
    Grazie!

  14. teamACAI says

    Salve,
    se lei è in qualche modo attaccato alla colonna di scarico interessata dal problema deve partecipare alle spese di riparazione. La misura dipende dalla relativa tabella millesimale dello colonna fognaria.
    saluti
    avv. Danilo Corona

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