Il cd. “sismabonus” è la detrazione fiscale ottenibile dai contribuenti italiani attraverso interventi antisismici eseguiti sugli edifici.
Esso è in misura differenziata in base al grado di sicurezza sismica conseguito dall’intervento: maggiore è il miglioramento del comportamento alle azioni sismiche che si riesce ad ottenere, e più alta è la percentuale di detrazione fiscale associata al bonus, grazie al quale è possibile scalare fino all’80 per cento della spesa sostenuta per interventi antisismici (percentuale che sale all’85 per cento in caso di condomìni).
La legge di Stabilità 2017 ha stabilizzato la detrazione per interventi antisismici nella misura del 50 per cento fino al 2021, calibrandola anche in base al risultato conseguito in termini di maggiore sicurezza sismica. Se grazie ai lavori si riesce a scalare una classe di rischio, allora la detrazione spetta nella misura del 70 per cento (75 per cento nel caso di condomìni). Se il passaggio è di due classi di rischio allora si può detrarre l’80 per cento della spesa sostenuta (85 per cento per i condomìni).
Per rendere operativa la disciplina mancava un decreto attuativo, che è arrivato in data 28 febbraio.
Allegate al decreto ci sono infatti le linee guida che permettono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico. Otto le classi, che vanno dalla A+ alla G. Spetta al professionista che progetta l’intervento strutturale asseverare (con apposito modello) la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile una volta eseguiti i relativi lavori.
È poi l’entità del miglioramento sismico – misurata nel numero di classi di rischio che gli interventi permettono di scalare – a determinare la detrazione fiscale associata al sismabonus.
L’efficacia degli interventi messi in atto per ridurre il rischio sismico viene -quindi- attestata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura.
Architetti e ingegneri sono dunque i soggetti che possono asseverare l’entità del miglioramento sismico conseguibile con l’intervento progettato. Progetto e asseverazione vengono allegati alla Scia da presentare allo sportello unico competente per territorio.
Il direttore dei lavori e il collaudatore statico (se nominato per legge), all’atto dell’ultimazione dei lavori e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
Le asseverazioni firmate in fase di progetto e le attestazioni post-intervento devono essere depositate allo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali.
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