Finalmente l’A.d.E. comunica buone notizie per gli amm.ri di condominio, eliminando un onere divenuto davvero incomprensibile ed anacronistico.
Ci si riferisce al balzello della compilazione dei quadri AC o K della dichiarazione personale dell’amm.re di condominio nei casi di bonifici parlanti per le ristrutturazioni edilizie, in cui la Ritenuta alla fonte è operata dalla banca che poi già comunica al fisco i dati.
Sulla necessità di tale ulteriore comunicazione si era già espressa l’A.D.E. in sede di interpello, come da noi indicato un questo ns. articolo.
Oggi l’A.D.E. ritorna sui suoi passi con la risoluzione n. 67/E/2018 del 20/9/2018.
Su richiesta di alcuni operatori, che avevano chiesto se l’esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC sussista anche in tutte le ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni dell’edificio, poiché dette somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa) e, pertanto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770 – quadro SY – sezione III, l’A.D.E. ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel caso di esonero di comunicazione, anche perché i dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari sono poi di pure già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
In conclusione, il quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730 dell’amm.re, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, da oggi in poi potrà non essere più compilata da parte dell’amm.re.
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