Il Condominio è “sostituto d’imposta”, ed è pertanto obbligato ad effettuare le ritenute sui corrispettivi, onorari o salari che paga per prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente, compresi i compensi dell’amm.re.
Ad ogni condominio è fatto, pertanto, obbligo di richiedere un proprio codice fiscale e di effettuare le ritenute, obbligo che si applica anche al “supercondominio” e al “condominio parziale” (Sentenza n. 8066 del 18/4/2005 della Corte di Cassazione).
Essendo il condominio un soggetto immateriale, colui che opererà di fatto le ritenute sarà l’amministratore, utilizzando per il versamento un modello F24 intestato al condominio.
L’amministratore deve quindi presentare, entro i termini di legge (31 luglio 2014 per le ritenute operate nel 2013), salvo proroghe, il mod. 770 S in cui indicherà l’ammontare delle somme assoggettate a ritenuta, le generalità ed i codici fiscali di tutti i percettori.
In caso di violazioni, si applicano le seguenti sanzioni:
Violazione | sanzione |
Omessa presentazione dichiarazione sostituto d’imposta | Dal 120° al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con minimo di 258 euro |
Infedele dichiarazione (non tutto è statodichiarato o è incompleto). Compensi, interessi e altri versamenti superiori a quelli dichiarati | Dal 100 al 200% dell’importo delle ritenute non versate. Minimo 258 euro |
Versamento effettuato ritenute ma dichiarazione omessa | Se le ritenute non dichiarate sono state versate: sanzioni da 258 a 2.065 euro |
Omessa effettuazione delle ritenute alla fonte | 20% in più della somma non versata |
Omesso o insufficiente versamento delle ritenute | 30% dell’importo non versato |
Mancanza di un nominativo del percipiente | 51 euro a nominativo |
Pertanto, in assenza totale di dichiarazione e versamento, si applica la sanzione dal 120 al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate e non dichiarate.
In caso di omissione parziale, la sanzione va dal 100% al 200% delle ritenute non versate, con un minimo di €.258.
In caso di mancata dichiarazione per ritenute versate, la sanzione va da €.258 a €.2.065.
In caso di omesso o insufficiente versamento della ritenuta di acconto, si applicherà una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
Nel caso invece di omessa o insufficiente effettuazione delle ritenute alla fonte, si applicherà il 20% dell’importo non trattenuto, cui si aggiunge la sanzione innanzi indicata per l’omesso versamento.
Nelle ipotesi più gravi è prevista una sanzione penale.
Infatti, se entro il termine di presentazione del mod. 770 non è stato effettuato il versamento di ritenute per un ammontare superiore a 50.000 euro, per ogni periodo d’imposta, la legge prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Nel caso di omessa presentazione del modello 770 è comunque possibile ravvedersi, ma solo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione stessa.
In tal caso, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo (€ 258) e cioè pari a € 25, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.
Le istruzioni per la corretta compilazione del 770 S sono visualizzabili in questo ns. articolo https://www.formazioneacai.com/?p=1195