Il regolamento condominiale non può derogare le maggioranze ex art. 1136 del c.c..
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19131 del 28/09/2015, evidenzia che il regolamento condominiale non può in alcun modo derogare le norme richiamate dal 4° comma dell’art. 1138 del codice civile (tra cui anche l’art. 1136 del c.c.).
Sicché tutti i quorum, costitutivo e deliberativo, non possono modificarsi in misura minore neppure per contratto.
Il principio è fermo nella giurisprudenza.
Deve solo aggiungersi che tali quorum sono del tutto immodificabili, anche in misura maggiore.
(2 m.ti w-l)
TEAMACAI
Il condominio dove abito, costituito da 10 condomini, è amministrato da una amministratore nominato per la prima volta nel 2017; nel corso della assemblea da questi convocata per la sua conferma la maggioranza dei condomini presenti (e per delega), pari a 5 aventi circa 300 millesimi si è espressa per la conferma mentre la minoranza dei condomini presenti, pari a 4, aventi circa 600 millesimi si è espressa per la revoca dell’incarico (senza esprimere alcuna critica precisa).
Trattandosi di avviare la seconda annualità è apparso che la situazione non potesse che legittimare i pieni poteri in capo all’amministratore in essere sia per attività ordinaria che straordinaria (la delibera non è stata impugnata e che anzi le assemblee successive hanno conferito incarichi al predetto amministratore con comportamenti di fatto concludenti per il suo mantenimento in pieni poteri).
Nessun dubbio dovrebbe quindi sussistere sui pieni poteri dell’amministratore e in relazione al relativo compenso cui dovrebbe avere pieno diritto nei termini di quanto già stabilito come compenso per il primo anno. Spero quanto asserito sia corretto.
Quando però giungerà a termine il secondo anno di gestione, nell’ambito dell’assemblea per la revoca e nomina dell’amministratore qualora si ripresentasse in seconda convocazione:
– maggioranza dei voti delle persone presenti dotati di circa 300 millesimi a favore della conferma dell’amministratore in essere
– minoranza dei voti delle persone presenti dotati però di oltre 500 millesimi
nella impossibilità di nominare un amministratore terzo stante l’assenza dei requisiti previsti (persone in primis), mi sembra dovrebbe operare l’istituto della prorogatio imperii.
Ove nessun condomino si rivolga al tribunale per la nomina giudiziale di un amministratore terzo, l’amministratore in essere può gestire il condominio con pieni poteri ? Mantiene il diritto al compenso oppure rischia di dover lavorare gratuitamente fino a quando, magari dopo anni, l’assemblea finalmente si accorderà per confermarlo formalmente oppure per revocarlo e nominare un terzo ?
Inoltre, non mi è chiaro se, per la nomina dell’amministratore in seconda convocazione siano necessari 500 millesimi oppure se ne siano sufficienti 334 (in base alla lettura congiunta del 1136 comma 2 comma 3 e comma 4).
Ringrazio per l’attenzione.
Egr. Utente,
in verità ci pare che il meccanismo del rinnovo di cui all’art.1129, 10° comma, c.c., sia automatico non solo per il secondo anno, ma anche per i successivi.
Ciò perché il medesimo articolo, al comma 2°, dice “ad ogni rinnovo”, sicché l’incarico è rinnovabile all’infinito.
Oggi la prorogatio imperii in pratica non esiste più, se non nel periodo di interinato fino al momento della consegna dei documenti al nuovo amm.re.
Il rapporto si rinnova così come è; per confermare quello in carica bastano 334 mm; per nominarne uno nuovo come per nominare lo stesso ma con un compenso verso ci vogliono 500 mm anche in seconda convocazione.
Saluti
TEAMACAI