Seconda la Cass. 6573/2015 la destinazione di un cortile condominiale ad area di parcheggio con individuazione dei singoli posti non da luogo a divisione, ma costituisce mera innovazione ed è sufficiente pertanto una delibera assunta con la maggioranza dei due terzi del valore complessivo del bene comune. Ciò anche se l’individuazione dei posti è avvenuta con segnaletica orizzontale, ciò non comporta uno scioglimento della comunione del bene giacché tali opere non modificano la consistenza fisica né la proprietà del cortile.
Secondo tale arresto giurisprudenziale “In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che adibisce l’area cortiliva a parcheggio e assegna i singoli posti auto non determina la divisione del bene comune, limitandosi a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario, sicché essa non richiede il consenso di tutti i condomini, né attribuisce agli assegnatari il possesso esclusivo della porzione loro assegnata. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione delle norme in tema di comunione, ritenendo che la destinazione del cortile comune a parcheggio non desse luogo alla divisione del cortile, per il quale sarebbe stato necessario il consenso di tutti i proprietari, ma costituisse innovazione avente ad oggetto le modalità di uso del cortile comune, con finalità di razionalizzare tale uso e quindi rendere più comodo il godimento dell’area, senza pregiudicare il godimento di alcuno dei partecipanti alla comunione. Nella giurisprudenza di questa Corte si trova affermato che l’individuazione dei singoli posti, eventualmente con apposite strisce di segnaletica orizzontale, non comporta una immutazione materiale innovativa, o uno scioglimento della comunione del bene, poichè sia la destinazione, sia la consistenza fisica, sia la comproprietà del cortile non sono modificate da tali opere, che semplicemente ne rendono più ordinato e razionale l’uso paritario (Cass., sez. 2A, sentenza n. 5997 del 2008). La Delib. in oggetto, in quanto inerente alle modalità di uso del bene comune, non è idonea ad attribuire un possesso esclusivo delle porzioni del cortile comune assegnate a ciascun comproprietario per il parcheggio”.
(6 m.ti w-l)