I NUOVI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEL DANARO

Il nuovo limite all’uso dei contanti è di 3.000 euro dal 1° gennaio 2016 invece dei precedenti 1.000, salvo per il money transfer che rimane fermo al limite dei 1.000 euro (Il money transfer è il trasferimento di denaro per mezzo di intermediari diversi da banche -si pensi, ad esempio, a Western Union-; si tratta di uno strumento nato per consentire agli immigrati presenti in un determinato Paese, di trasferire i propri risparmi nel Paese d’origine non sostenendo gli alti costi previsti dal sistema bancario. La scelta del Governo di lasciare inalterato il limite dei 1.000 euro per questo tipo di operazioni si giustifica con il rischio di riciclaggio e terrorismo derivante dall’abuso di tale strumento).

Il limite di 3.000 euro è valido anche per il trasporto merci e per le locazioni (e quindi, secondo quella parte della dottrina -non noi- che ritenga tale limite valevole anche per la transazioni economiche del condominio, anche per i pagamenti dell’amm.re. Noi riteniamo, invece, che l’amm.re non possa che usare in uscita sempre il conto corrente condominiale, come spiegato in altro articolo).

Al di sopra di questa cifra, è necessario utilizzare strumenti tracciabili, come i bonifici bancari o postali, gli assegni non trasferibili e le carte di credito o debito.

La Legge di stabilità 2016 ha posto tale nuovo limite per i privati, mentre resta a 1.000 euro il limite per la Pubblica Amministrazione con la modifica apportata all’articolo 49 del dlgs 231/07 dal comma 511 della legge di Stabilità.

Gli assegni bancari e postali resteranno invece trasferibili solo al di sotto dei 1.000 euro.

Da gennaio si possono perciò effettuare i pagamenti in contanti di fatture, così come ad esempio le distribuzioni degli utili fra società e soci, per importi unitari inferiori a 3.000 euro.

Le singole rateizzazioni potranno essere effettuate non oltre tale soglia.

E’ quindi, ad esempio, possibile pagare una fattura (Iva compresa) ad esempio di 7.320 euro (6.000 euro + Iva) in tre rate cadauna di euro 2.440.

Da ciò deriva che le sanzioni previste dall’art. 58 (in particolare quelle del comma 1, pari ad un importo, per il trasgressore, dall’1 al 40%, salvo oblazione e per le mancate comunicazioni dal 3 al 30%, con minimo di 3.000 euro) saranno applicabili solo in relazione ai nuovi importi”

In caso di violazione dei limiti all’utilizzo del denaro contante, sono previste le seguenti sanzioni:

  • per le parti coinvolte, dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, e la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’oblazione, che prevede il versamento immediato di un importo pari al doppio della sanzione minima (per esempio, importo trasferito di 2.500 euro, oblazione pari a 50,00 euro);
  • per i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra cui i professionisti, la sanzione dal 3% al 30% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’oblazione.

(9,5 m.ti w-l)

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