Già prima della riforma l’amm.re del condominio poteva essere revocato dall’A.G..
I casi in cui poteva accadere erano infatti, oltre alla mancata presentazione del rendiconto per due anni ed alla omessa informativa o convocazione della assemblea nell’ipotesi del co. 3° dell’art. 1131 c.c., anche le gravi irregolarità dell’amm.re.
La giurisprudenza aveva statuito che doveva trattarsi di inadempienze particolarmente gravi che pongano in pericolo la gestione del condominio o che incidano sensibilmente sul rapporto di fiducia che è alla base di ogni mandato.
Un intervento autoritativo esterno che si sovrapponga all’assemblea è giustificato soltanto in presenza di fondati sospetti di gravi irregolarità incidenti sulla fedeltà sostanziale e incompatibili con la prosecuzione del mandato.
Nella giurisprudenza di merito si era infatti sostenuto che tale ipotesi di revoca ha una funzione sussidiaria rispetto alla competenza dell’assemblea, sicché solo in caso di omessa iniziativa della stessa sarebbe possibile rivolgersi al giudice in sede di volontaria giurisdizione.
Nel contesto delle disposizioni in materia di comunione e condominio l’intervento autoritativo è sempre previsto in funzione sussidiaria.
Come nella stragrande maggioranza dei provvedimenti di giurisdizione volontaria, l’intervento, sostanzialmente amministrativo, dell’autorità si giustifica in funzione dell’interesse delle persone che, per motivi particolari, non vogliono o non possono provvedere alla bisogna.
Si era formata una casistica giurisprudenziale estremamente ampia, che aveva individuato ipotesi di revoca connesse a pagamenti in assenza totale di documenti giustificativi attendibili, oppure nell’aver l’amm.re agito in evidente conflitto di interessi con il condominio rappresentato.
Si riteneva ricorresse grave irregolarità la mancata utilizzazione da parte dell’amm.re di un conto corrente separato rispetto a quello suo personale, con conseguente promiscuità gestionale e confusione del suo patrimonio con quello dei condomini.
Al contrario si riteneva non potessero dar luogo alla revoca né una lacunosa iniziativa per il recupero delle spese o per il risarcimento dei danni verso il precedente amm.re né il ritardo nella convocazione dell’assemblea condominiale.
Era condivisa comunque l’opinione che i fondati sospetti di gravi irregolarità dovessero trovare riscontro in elementi e dati oggettivi (che presentino una certa validità e concretezza), non essendo sufficiente un dubbio o una mera impressione.
Nella giurisprudenza di merito si era così ritenuto che:
a) una grave irregolarità non si può ravvisare ogni qualvolta l’assemblea abbia adottato deliberazioni nulle o annullabili e l’amm.re si sia limitato a darvi esecuzione, perché in questo caso il condomino ha il rimedio dell’impugnazione della delibera o del ricorso all’A.G. con strumenti appositi;
b) non potesse chiedersi la revoca quando tali bilanci siano stati approvati dall’assemblea e la relativa delibera non sia stata impugnata.
(8 m.ti w-l)
Nel nostro condominio di 24 appartamenti su 4 scale, stiamo procedendo alla revoca dell’amministratore, che non esegue le delibere adottate dall’assemblea.
Abbiamo fatto una riunione informale tra condomini e in 13 su 13, volevano la revoca dell’amministratore, costatato che rappresentavamo più di un sesto del condominio, abbiamo mandato il 15 gennaio 2016, una raccomandata con la richiesta di convocazione ai sensi dell’art. 66, decorsi inutilmente i dieci giorni, abbiamo provveduto ad indire direttamente la convocazione, per il 16 febbraio in prima e per il 18 febbraio 2016 in seconda. Dovendo raggiungere i 501 millesimi e avendo le tabelle millesimali recentemente approvate (2013), come dobbiamo procedere per il calcolo dei millesimi ?
Egr. Utente,
occorre procedere come per ogni altra assemblea. In seconda convocazione -per revocare il vecchio amm.re e nominarne uno nuovo- occorre la maggioranza degli intervenuti con almeno 500 mm .
Saluti
TEAMACAI