Dal punto di vista fiscale gli obblighi dell’amministratore sono dettagliatamente indicati dalla legge, in quanto il condominio riveste il ruolo di sostituto d’imposta.
Da questo punto di vista, quindi, l’amministratore qualificato come tale ha i seguenti obblighi alle seguenti scadenze:
1. effettuare e versare le ritenute di acconto, ogni qualvolta corrisponda compensi soggetti alle ritenute fiscali, nei termini previsti volta per volta dalla legge;
2. spedire telematicamente la relativa certificazione (Certificazione Unica) entro il 7 marzo all’AdE, ed ai fornitori entro il 30 marzo;
3. presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 S) entro il 31 luglio di ogni anno;
4. versare le imposte dovute (IMU, TARSI, TARI) per eventuali locali di proprietà comune (casa del portiere, locali commerciali dati in locazione);
5. presentare, secondo le rispettive scadenze, il modello AC di Unico o il modello K del 730, per comunicare all’Agenzia delle entrate l’elenco dei fornitori condominiali e i dati catastali, in caso di interventi di manutenzione per i quali è richiesta la detrazione fiscale.
Per quel che riguarda le ritenute, quindi, l’amm.re deve attivarsi:
- in caso di pagamento di somme che costituiscono redditi di lavoro dipendente, come quelli pagati al portiere, o all’incaricato della pulizia se quest’ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente; per il lavoro del portiere o di altri dipendenti dovrà essere applicata l’Irpef dovuta in riferimento al contratto di lavoro.
- in caso di pagamenti di somme da qualificare come redditi di lavoro autonomo, come quelli pagati all’amministratore del condominio stesso (anche se a titolo di rimborso forfetario di spese); nel caso di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, ossia di professionisti iscritti agli ordini (geometra, ingegnere, architetto, commercialista, avvocato) la ritenuta applicabile è quella di acconto, in misura pari al 20 per cento dell’ammontare dovuto.
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