Affrontiamo oggi una questione postaci da un ns. affezionato lettore, V.F., che ci chiede: “è vietato fumare negli spazi condominiali anche se il regolamento non dice nulla? che deve far rispettare un tale eventuale divieto?“
Stimato lettore,
dal 2003 vige oramai il divieto di fumare praticamente in tutti i locali chiusi, ad accezione di apposite aree destinate ai fumatori (peraltro debitamente segnalate) e dei luoghi privati non aperti al pubblico. Si tratta di normativa generale che di certo si applica anche ai condomìni, perché di certo è vietato fumare nell’ascensore o nelle cantine (luoghi chiusi).
Per quanto riguarda le aree condominiali, esse sono in comunione, e ciascun condomino, può utilizzarle come ritiene più opportuno (sempre nel rispetto degli altri condomini, per cui non dovrà alterarne la destinazione e non dovrà impedirne l’uso).
Il divieto di fumo, si deve applicare anche ai locali chiusi dei condomini (androne, scale, ascensore). Il Ministro della Salute, in tal senso, ha sottolineato, che il divieto in questione, si basa sull’esigenza di garantire, la salute individuale, contro i danni cagionati dal fumo passivo. Gli spazi chiusi del condominio, non possono essere considerati equivalenti ad un’abitazione privata (in cui non vi sono limiti di questo genere, alle sigarette); in quanto frequentati da condomini e da altre persone (portiere, portalettere), che vi svolgono la propria attività lavorativa, e verso i quali bisogna garantire la tutela necessaria, prevista dalla legge.
Al fine di garantire il rispetto del divieto di fumo in condominio, l’amministratore è obbligato ad esporre nell’androne, sulle scale e nell’ascensore, i cartelli che vietano il fumo, e a garantire la vigilanza sulla sua osservanza.
Sarebbe tuttavia opportuno prevedere una apposita clausola regolamentare con espressa sanzione pecuniaria, da applicare secondo quanto oggi previsto dalle disposizioni di attuazione al c.c..
Saluti
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