L’art. 71 bis d.a.c.c. prescrive che per svolgere l’incarico di amministratore occorre, tra le altre cose, frequentare un corso di formazione iniziale prima, e poi -annualmente- svolgere corsi di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Tale obbligo di aggiornamento professionale periodico/annuale grava anche per quei pochi soggetti (amministratori di lungo corso e amm.ri del proprio condominio) che sono stati esonerati dalla riforma del condominio dal seguire corsi di formazione iniziali.
Sebbene l’obbligo di formazione periodico/annuale sia vigente dal giugno 2013, tuttavia può considerarsi effettivamente cogente solo dal 9 ottobre 2014, data in cui si è concluso l’iter legislativo in materia, ed è entrato in vigore il D.M. 140/14, disciplinante la “determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori di condominio”.
Deve pertanto ritenersi che la cadenza annuale decorra dal 9.10.14, e che sino a tale data gli amministratori possano considerarsi correttamente coperti dai titoli formativi già in loro possesso.
Prevede -infine- il secondo comma dell’art. 5 del suddetto DM, che “Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.
Poiché tali corsi di aggiornamento sono obbligatoriamente previsti dalla legge, condizionando la validità della nomina e della riconferma dell’amm.re, e potrebbero essere richiesti nella varie assemblee a partire dal 10 ottobre 2015, è necessario che gli amm.ri si facciano trovare preparati a tale richiesta, esibendo titoli di aggiornamento validamente conseguiti.
(5 m.ti w-l)
TEAMACAI
Buonasera, volevo chiedervi alcune cose:
1) Un condomino in affitto può fare l’amm.re nel suo palazzo?
2) Se una persona invalida ha bisogno dello scivolo per la sua carrozzina, restano a carico suo le spese per lo scivolo?
3) In un residence con più edifici condominiali e beni comuni, ci può essere l’amm.re unico per il condominio unico oppure occorrono due o più amm.ri diversi?
Egr. Utente,
1) si;
2) se l’innovazione non è condivisa dagli altri condomini, può farla a sue spese;
3) può esserci anche l’amm.re unico che però, di fatto, riveste più qualifiche (cioè, è come se ci fossero comunque più amministratori, in quanto l’unico amm.re sarà anche amministratore dei singoli condominii).
Saluti
TEAMACAI