“Spett.le Associazione,
sarei intenzionato ad intraprendere la professione di amministratore di condominio, ma sono in possesso del diploma magistrale conseguito anni fa a seguito di un corso di studio durato quattro anni. Non ho compiuto l’anno integrativo. Posso partecipare ad un corso di formazione iniziale per intraprendere tale attività?
Ringrazio sin d’ora per la risposta. Sig. A.A.”.
Egr. Sig. A.A.,
purtroppo la risposta non può che essere negativa; infatti con sentenza 6034/2014, il Consiglio di Stato ha di recente stabilito che il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (vecchio diploma magistrale) costituisce sì titolo rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado, ma non è equiparabile al diploma rilasciato a chiusura dei corsi di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, perché solo questi ultimi consentono l’accesso ai corsi di laurea universitari e alle carriere di concetto presso le Pubbliche amministrazioni e valgono ogniqualvolta la legge richiede il possesso di un diploma come requisito professionale.
Essendo oggi l’attività di amm.re condominiale una vera e propria professione, deve ritenersi che per tale attività sia necessario un diploma rilasciato a chiusura di un corso di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.
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