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Buonasera,vorrei porre un quesito. Dal parapetto di un balcone (terrazza a livello) c’è stato un distacco di parte di esso. Ora è necessaria la messa in sicurezza ed il ripristino. A chi spetterebbe la spesa? All’intero condominio o al singolo proprietario del balcone?
Grazie
Di regola sono privati.
Indichiamo alcune sentenze della Suprema Corte al riguardo.
Per La Cass. 2726/2002: Con riferimento al lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva, l’art. 1126 c.c. individua la misura del contributo dovuto rispettivamente dall’utente o proprietario esclusivo e dagli altri condomini indicati dalla norma per le spese di riparazione e ricostruzione sulla base del rapporto (un terzo e due terzi) tra l’utilità connessa all’uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare e l’utilità, ritenuta dalla norma come prevalente, connessa alla funzione di copertura dell’edificio condominiale, funzione cui il lastrico solare adempie a vantaggio di tutti i condomini. A tale stregua, sono a completo carico dell’utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad es., le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al suindicato art. 1126 c.c. Pertanto, la clausola che ponga a carico dell’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare genericamente le spese di “manutenzione” ha una sua ragion d’essere (anche ove riferita alle spese di manutenzione ordinaria e semprechè le stesse siano attinenti alla funzione di copertura del lastrico) là dove viene a porne a carico dell’utente o proprietario esclusivo l’intero onere, e non il semplice terzo come previsto dalla norma in argomento.
Per la Cass. 2651/1961: Il diritto di proprietà di una terrazza sovrastante ad altra abitazione, deve necessariamente essere inteso come limitato dal concorrente diritto degli altri condomini a che la terrazza adempia alla propria funzione di copertura, onde il diritto del proprietario non è pieno ed assoluto, tanto che egli non potrebbe, in ipotesi, procedere alla demolizione di essa: conseguentemente a questo non assoluto diritto di dominio e di disposizione ed alla rilevante utilità che gli altri condomini ricavano dalla terrazza, deve ritenersi che l’obbligo di sopportare le spese di manutenzione o ricostruzione, in relazione alla terrazza stessa, non incombe soltanto al condomino dell’edificio che dal titolo risulti essere esclusivo proprietario di essa, bensì a tutti i condomini dell’edificio medesimo, cui la terrazza serve per la sua funzione di copertura, secondo le norme stabilite dagli art. 1123 e 1126 codice civile. La ripartizione delle spese di manutenzione o ricostruzione deve essere poi effettuata, tra il proprietario della terrazza e gli altri condomini, in proporzione dei vantaggi da essi rispettivamente ritratti e, all’uopo, soccorre la disposizione dell’art. 1126 codice civile. Tuttavia, per quanto attiene ai parapetti ed altri simili ripari, dacché essi servono, non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza, le spese che gli stessi richiedono sono tutte a carico di chi ha il diritto esclusivo del calpestio. Tali principi sono applicabili, non solo qualora si tratti di terrazza che serve di copertura all’intero edificio, ma anche quando si tratti di terrazza a livello che, ricoprendo solo una parte dell’edificio, serva di copertura all’appartamento sottostante e di sfogo e calpestio all’appartamento del piano che, essendo a suo livello, ne ha l’accesso.
saluti
TEAMACAI
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