Commenti

  1. luca sozza says

    In un condominio di 82 unità l’autorimessa è sprovvista di CPI perché l’impresa non ha realizzato i camini dei filtri a prova di fumo con le dimensioni 0,10mq come previsto dal d.m. dell’83: alcuni camini sono chiusi, altri parzialmente aperti.
    E’ stato presentato un progetto ai VV.F. e il progetto è stato approvato.
    Il progetto prevede l’allargamento ove possibile dei camini esistenti, dove non possibile si realizzerà un camino alternativo sfociante ai piedi del muro perimetrale su aiuole di verde condominiale, forando una trave di bordo.
    In pochi camini, per uscire a piano terra ove possibile si realizzeranno a soffitto di 5/6 box privati, dei condotti REI 120 di lughezza 2 mt garantendo comunque un’altezza sotto canale di 2,80 mt.
    La domanda è la seguente:
    QUANTI MILLESIMI SERVONO PER APPROVARE I LAVORI IN ASSEMBLEA?
    Saluti
    Luca

  2. teamACAI says

    Stimato Associato,
    il fatto che i camini ci siano, e vadano solo rapportati alla giusta dimensione di legge, fa sì che le relativa opera rientri tra la manutenzione straordinaria, la cui entità dipende dal costo in relazione al valore dell’edificio.
    Lo stesso deve considerarsi per gli eventuali nuovi camini, trattandosi solo di attività edilizia, e per i condotti nei box, per i quali va però acquisito necessariamente il consenso dei singoli proprietari dei box.
    Ai sensi dell’art.1136 c.c., 4° comma, i millesimi necessari dipendono dal fatto se si tratti o meno di riparazione di notevole entità, per valutare la quale deve considerare l’ammontare complessivo del costo dell’intervento in rapporto al valore dell’edificio, e poi l’entità della spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini (Cass. n.25145/2014; Cass.26733/2008).
    Nel primo caso (lavori non di notevole entità), ferma la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione basteranno 334 mm; nel secondo caso 500.
    Per quanto riguarda le condutture, non si tratterebbe di comunque innovazione, alla luce dei seguenti arresti giurisprudenziali:
    L’esecuzione nei muri comuni di tracce e canali per l’incasso degli impianti elettrici dei servizi di interesse comune configura l’ipotesi di cui all’art. 1102 c.c.. Trib. civ. Milano, 24 giugno 1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 592.
    Le opere di canalizzazione murata comprendenti gli impianti elettrici, gli impianti del telefono e quelli dell’antenna televisiva non possono considerarsi delle innovazioni. Trib. civ. Milano, 17 giugno 1991, in L’Amm. 1991, n. 8.
    saluti
    TEAMACAI
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