DANNI DA ERRATA CONVOCAZIONE: CHI RISPONDE

Il presidente dell’assemblea può essere responsabile dei danni derivati dal mancato e/o inesatto controllo della regolarità delle convocazioni assembleari, da solo o anche in concorso con gli stessi condòmini e l’amm.re di condominio, che tali convocazioni deve diramare.

E’ questa, in estrema sintesi, la massima derivabile della recente Cass. 29878/2019, che così si esprime in parte motiva:

… se è l’amministratore, di regola, a dover procedere alla convocazione dell’assemblea (art. 66 disp.att. c.c.), l’art. 1136, comma 6, c.c., nella formulazione qui applicabile ratione temporis, prescrive che “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini (‘gli aventi diritto’, dopo la riformulazione intervenuta con la legge n. 220 del 2012) sono stati invitati alla riunione (‘sono stati regolarmente convocati’)”, integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione (arg. da Cass. Sez. 2, 22/02/1995, n. 1980; Cass. Sez. 2, 16/07/1981, n. 4648).
E’ perciò compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge (arg. da Cass. Sez. 2, 22/05/1999, n. 5014; Cass. Sez. 1, 30/10/1970, n. 2263).

L’arresto costituisce una novità, in quanto, pur essendo puntuale applicazione della disciplina in tema di responsabilità aquiliana, pare sia la prima volta che sia stata trattata dalla Suprema Corte.
In verità, in tema di illecito, è chiaro che qualunque fattispecie sia astrattamente inquadrabile alla luce dei principi che lo reggono, per cui è ben possibile che anche il Presidente dell’assise possa essere ritenuto responsabile per i danni derivanti dall’impugnativa della delibera ove sia individuabile un difetto colposo nella sua attività.
La sentenza integrale è visionabile qui.
(8 m.ti w-l)

TEAMACAI

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