Si legge spesso di offerte formative consistenti in acquisizione di crediti formativi.
Sono formule valide per essere aggiornati?
La risposta è negativa, perché il DM 14/2014 richiede dei veri e propri corsi di aggiornamento, e non dei semplici crediti formativi.
La differenza non è solo terminologica, giacché il corso è un programma unico che si sviluppa unitariamente, e termina con un esame finale, il che è ben diverso dai meri crediti formativi che alcuni enti offrono per la formazione continua degli amministratori.
La precisazione è stata di recente ribadita dal sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, il quale ha spiegato al convegno organizzato da una associazione che «La formazione degli amministratori di condominio non segue la logica dei crediti formativi validi per altre attività professionali. Il Dm 140/2014 prevede dei meccanismi diversi» e ha promesso per la prossima legislatura l’istituzione del Registro degli amministratori.
Gli amm.ri devono quindi prestare molta attenzione alle varie tipologie di formazione sul mercato, non essendo i ccdd. crediti formativi idonei a rendere aggiornato il titolo acquisito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TEAMACAI