Sempre più negli ultimi tempi si assiste a contestazioni sollevate in giudizio da chi fa causa contro il condominio in relazione al mandato conferito dal condominio ad un legale di fiducia.
Si contesta la inammissibilità della costituzione e/o la nullità e/o l’inesistenza della procura alle liti sottoscritta dall’ amm.re, a volte per la indeterminatezza del verbale condominiale, che si limita a individuare l’avvocato da nominare, senza però specificarne l’ambito dei suoi poteri.
Tali delibere generiche sono valide?
Per quanto sia sempre opportuno spendere qualche parola in più nel redigere tale verbale di nomina, deve dirsi che tali deliberazioni “minime” rimangono comunque validamente assunte.
Lo sostiene da ultimo la Cass. 24/02/2014, n. 4366, secondo la quale “In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare che autorizza genericamente l’amministratore a “coltivare” la lite con un determinato difensore, essendo rimessa a quest’ultimo la scelta tecnica di modulare le difese, limitandosi a resistere all’altrui ricorso per cassazione ovvero proponendo ricorso incidentale”.
Secondo la Suprema Corte “l’autorizzazione dell’assemblea a resistere in sostanza non è che un mandato all’amministratore a conferire la procura ad litem al difensore che la stessa assemblea ha il potere di nominare, onde, in definitiva, l’amministratore non svolge che una funzione di mero nuncius (v.Cass. sentt. n. 22294 del 2004 e n. 1422 del 2006; per un orientamento difforme, v. le risalenti sentenze n. 1337 del 1983, n. 5203 e n. 7256 del 1986), per cui anche solo esprimere la volontà di “coltivare” il contenzioso costituisce valida delega, essendo poi rimesso al difensore la scelta del tutto tecnica di modulare le difese sulla base della sola resistenza ovvero proponendo anche ricorso incidentale.
(5 m.ti w-l)
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Spett. le associazione,
l’assemblea può autorizzare a resistere in giudizio, conferendogli la procura ad litem, il suo amministratore in quanto egli contemporaneamente svolge la professione di avvocato?
Stimata associata,
nel caso in cui l’amm.re, ove il condominio sia stata evocato in giudizio, non abbia la possibilità di nominare da sè un avvocato (ed è la ipotesi più frequente), ancorché lui stesso avvocato ha pur sempre la necessità di ottenere l’autorizzazione a costituirsi in giudizio pena, in mancanza, la inammissibilità della sua costituzione.
Tale autorizzazione deve arrivare entro la fine della fase del processo.
Saluti
TEAMACAI
L’amministratore del mio condominio afferma di avere competenza esclusiva nella nomina di un avvocato per un contenzioso mentre l’anno scorso abbiamo verbalizzato che si sarebbero di utilizzare consultare 3 avvocati e richiedere 3 preventivi. Chi ha ragione?
Paola
Stimata lettrice,
l’amm.re sbaglia completamente; è vero che ci sono materie in cui può nominare da sè solo un avvocato, ma quando anche in tali materie devolve la decisione all’assemblea deve per forza seguire la volontà.
saluti
TEAMACAI
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