CONVOCAZIONE E SUBENTRO CONDOMINI

In verità pare che, anche in tal caso, la conoscenza effettiva non possa che essere equiparata a quella legale nel senso che l’amm.re, una volta acquisita con certezza la consapevolezza del trasferimento di proprietà in capo a nuovi condomini, debba giocoforza convocare questi per la nuova assemblea, indipendentemente dall’aver o meno avuto comunicazione in forma scritta entro 60 giorni dai condomini stessi e dall’aver potuto aggiornare l’anagrafe.

Lo impone lo stesso punto 6) dell’art. 1130 c.c., quando dispone che L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Poiché si parla non di informazioni scritte, ma di generiche informazioni, è chiaro che nel momento in cui l’amm.re abbia già acquisito certa consapevolezza dell’evento non possa far finta di ignorarla solo perché non abbia avuto la comunicazione scritta dagli interessati, visto che la informazione che poi dovrebbe acquisire per legge la ha già ricevuta.

Diverso il caso in cui tale informazione venga acquisita solo dopo aver messo validamente in moto il procedimento di convocazione.

E’ chiaro che in tal caso, salvo una opportuna e davvero auspicabile delega del vecchio condominio al nuovo che sanerebbe ogni questione, la unica scelta -forzata- è quella di ritenere che solo il precedente condomino possa partecipare all’assemblea, non avendo senso un rinvio della medesima per consentire la convocazione del nuovo, e dovendo anche in tal caso imputare a sé stessi (ovvero alla forza maggiore, ove la vendita avvenga il giorno prima dell’assemblea!), e non al condominio, il fatto della mancata convocazione del nuovo condomino.

Pertanto, ad una assemblea condominiale si deve sempre convocare il nuovo condomino, unico titolato a parteciparvi ancorché si tratti di questioni relative al precedente condomino; finché l’amm.re non sia venuto a conoscenza dell’evento che comporta il trasferimento della proprietà esclusiva, e quindi la perdita dello status di condomino, l’amm.re non potrà che convocare chi gli risulta ancora tale; l’amm.re dovrà invece convocare solo il nuovo condomino una volta che abbia comunque conosciuto l’evento successorio, e ciò anche indipendentemente dalla iniziativa degli interessati. 

(26 m.ti w-l)

TEAMACAI

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