Forse non tutti sanno che…
L’art. 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 161 ha previsto che “l’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento” , e che il successivo comma 5-quinquies ha disposto che “con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio sono stabiliti modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi”.
In attuazione di tale normativa, arriva ora una circolare dell’Agenzia delle Entrate che vole offrire precisazioni sulle tipologie di documenti consultabili, anche al fine di fornire al cittadino informazioni utili sulla possibilità di accesso agli atti catastali e ai registri immobiliari tenuti dall’Agenzia.
Si tratta di consultazioni “personali”, cioè del titolare di un diritto reale sull’immobile, attraverso visure catastali ed ispezioni ipotecarie, che sono in regime di esenzione in caso di accesso “personale”.
Per chi volesse approfondire sia la modalità di accesso, che i documenti esentati, non resta che leggere il testo integrale della circolare, consultabile qui.
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