A distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore della Riforma del Condominio, e di oltre un anno dal D.M. n.140/2014, che ha fissato i criteri per la formazione degli amministratori e per la scelta dei formatori, è possibile tracciare una linea e tirare i conti.
Innanzitutto, rileviamo che a tutt’oggi molti Enti di Formazione, probabilmente perché spiazzati dalla Riforma e privi dei requisiti per poter erogare corsi di formazione a norma di legge, rilasciano attestati che omettono un dato indispensabile al fine di conferire validità al medesimo ed al corso effettuato, sicché lo stesso attestato rimane privo di qualunque validità.
Si tratta della indicazione e attestazione del Responsabile Scientifico della Formazione, cardine dell’intero sistema formativo.
L’art.4, comma 2, del DM 140/2014, sancisce infatti che “Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti”.
Ancora oggi, invece, si assiste ad attestati e/o diplomi firmati invece solo dai Presidenti delle Associazioni ovvero anche dai singoli docenti, quando invece la firma più importante -quella del Responsabile Scientifico della Formazione- è del tutto mancante perché manca tale Responsabile.
Ne abbiamo già trattato all’articolo: INSEGNARE AGLI AMMINISTRATORI: CHI PUO’ ?
Il responsabile scientifico è il vero cardine su cui ruota tutta la formazione, giacché garantisce che i formatori siano effettivamente titolati.
Deve necessariamente essere: a) un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), ovvero b) un avvocato o un magistrato, ovvero c) un professionista dell’area tecnica.
Può, quindi, assumere il ruolo di responsabile scientifico solo un avvocato (o altro professionista) con comprovata esperienza in materia condominiale o di sicurezza degli edifici (l’optimum sarebbe l’aver curato in prima persona la gestione dei condominii).
Trattandosi, quindi, di insegnare teoria e pratica della materia condominiale, il responsabile della formazione, oltre che essere un teorico della materia, deve anche aver maturato esperienza diretta di gestione condominiale e di docenza in materia.
In verità, sarebbe auspicabile che tutti i responsabili della formazione, oltre che professionisti, avessero alle spalle anche almeno due pubblicazioni in materia con codice ISBN, una pregressa esperienza di docenza della materia, ed una personale esperienza di amministrazione condominiale, così come imposto dalla normativa in vigore.
(8 m.ti w-l)
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