ANIMALI, IMBRATTAMENTO E CONDOMINIO

I proprietari di cani che portano a passeggio i propri animali devono «ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati».

A chiarirlo è stata la Cass. 7082/2015.

Visto il tema di diffuso interesse sia per i proprietari di immobili sia per i proprietari di cani, e soprattutto visto che «la possibilità che un cane condotto sulla pubblica via possa imbrattare beni di proprietà di terzi è frutto di un rischio certamente prevedibile ma non altrimenti evitabile, non essendo ipotizzabile che l’animale sia costretto a espletare i propri bisogni fisiologici all’interno di luoghi di privata dimora privi di pertinenze esterne», la Cassazione ha stilato, nella sentenza 7082/2015, una sorta di vademecum per chi conduce il proprio animale sulla pubblica via:

• il proprietario deve mettere in atto una attenta vigilanza sui comportamenti dell’animale;
• deve limitarne libertà di movimento in modo che non sia totale (se del caso tenendolo con un guinzaglio);
• deve intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere – quantomeno nell’immediatezza – dall’azione;
• nell’impossibilità di vietare al cane di fare pipì è bene portarsi dietro una bottiglietta d’acqua per ripulire.

Diversamente, si può imputare al proprietario «sciatteria o imperizia nella conduzione dell’animale», tutte situazioni riconducibili, comunque, «a colpa ma non certo al dolo».

Sulla scorta di tale sentenza, è stata quindi firmata dal sindaco di Piacenza, Paolo Dosi, una nuova ordinanza comunale che prescrive, per i proprietari di cani, l’obbligo di lavare immediatamente con acqua (fatta eccezione per i periodi di gelo) le deiezioni liquide prodotte dai rispettivi animali su aree pubbliche o di utilizzo comune (strade, piazze, marciapiedi), nonché sui muri di affaccio di edifici anche privati e mezzi in sosta al margine della via.

A Piacenza, i cittadini devono assicurarsi che le pipì dei loro cani non lordino la soglia di immobili e su bocche di lupo delle cantine. “Si tratta di un provvedimento – spiega il primo cittadino – da tempo invocato, a tutela del decoro e dell’igiene degli spazi condivisi. Nel pieno rispetto del benessere degli animali, quel che si chiede è, a maggior ragione nel periodo estivo, un comportamento che osservi le regole basilari della civile convivenza”.

La sanzione prevista in caso di inadempienza va da 25 a 500 euro.

Gli obblighi dell’ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani da guida e a persone con problemi di disabilità fisica o mentale, nonché a cani in dotazione alle Forze di Polizia durante l’esercizio delle proprie funzioni.

(8 m.ti w-l)

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