ANCORA SULLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELL’AMM.RE

L’amministratore di Condominio può, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, resistere nella controversia avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del Condominio dal terzo creditore in adempimento di obbligazione assunta dal medesimo amministratore nell’esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza dei partecipanti.

E’ questo il principio espresso dalla Cassazione con la recente sentenza n.29309 del 6/12/2017.

Così in motivazione:

L’art. 1131, comma 2, c.c., stabilisce che (l’amministratore) “può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio”.

Nel ricostruire la portata di questa disposizione, Cass., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331 ha ritenuto che l’amministratore convenuto possa certamente in modo autonomo costituirsi in giudizio, così come impugnare la sentenza sfavorevole al condominio, e ciò nel quadro generale di tutela urgente di quell’interesse comune che è alla base della sua qualifica e della legittimazione passiva di cui è investito; non di meno, l’operato dell’amministratore deve poi essere sempre ratificato dall’assemblea, in quanto unica titolare del relativo potere.

La ratifica assembleare vale a sanare retroattivamente la costituzione processuale dell’amministratore sprovvisto di autorizzazione dell’assemblea, e perciò vanifica ogni avversa eccezione di inammissibilità, ovvero ottempera al rilievo ufficioso del giudice che abbia all’uopo assegnato il termine ex art. 182 c.p.c. per regolarizzare il difetto di rappresentanza.

Questa soluzione, autorevolmente affermata dalle Sezioni Unite, nega che l’amministratore sia titolare di una legittimazione processuale passiva illimitata “ex lege” (ovvero, della titolarità di una “difesa necessaria”).

La finalità dell’art. 1131, comma 2, c.c., sarebbe, in pratica, limitata a facilitare i terzi nell’evocazione in giudizio di un condominio, consentendo loro di notificare la citazione al solo amministratore anziché a tutti i condomini; dovendo poi l’amministratore munirsi di autorizzazione dell’assemblea per resistere nella lite.

Peraltro, come di seguito ribadito da Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451 e da Cass. 25 maggio 2016, n. 10865, la necessità dell’autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1131, commi 2 e 3, c.c.. 

Ne consegue che l’amministratore di Condominio può, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, resistere nella controversia avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del Condominio dal terzo creditore in adempimento di obbligazione assunta dal medesimo amministratore nell’esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazione dell’assemblea o erogando le spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni o per l’esercizio dei servizi condominiali, e quindi nei limiti di cui all’art. 1130 c.c..

L’argomento è già stato da noi trattato in questo nostro articolo, ed anche in quest’altro, in cui peraltro si affrontava anche la questione di come materialmente si nomina un avvocato.

In generale, deve dirsi che la massima è applicazione del principio per cui la legittimazione formale-processuale consegue a quella sostanziale, per cui se all’amm.re è conferito il potere di fare qualcosa, questo potere non può che esplicarsi anche nel diritto di difendere processualmente ciò che l’amm.re ha fatto in esecuzione di tale potere.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(10 m.ti w-l)

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