ANCORA SULLA CONVOCAZIONE DEL NUOVO CONDOMINO

Per avere diritto ad essere convocati occorre comunicare all’amm.re l’avvenuto trasferimento della proprietà.

Il caso: Un condomino impugna -a distanza di anni- una delibera assembleare assumendo di non essere stato convocato in assemblea; il condominio si difende provando che all’epoca della delibera nulla era stato comunicato all’amm.re.

Il Tribunale di Cagliari rigetta l’impugnazione con sentenza del 11-7-2016.

Espone il Tribunale che “L’acquirente di un appartamento di un edificio in condominio non può dolersi di non essere stato invitato a partecipare all’assemblea che ha deliberato in merito alle spese condominiali, finché non abbia notificato o almeno comunicato all’amministratore l’avvenuto passaggio di proprietà, essendone il relativo onere a suo esclusivo carico (Cass., 29 maggio 1998, n. 5307)”. Poiché, dunque, è dovere del nuovo condomino comunicare all’amministratore il trasferimento di proprietà, la convocazione dell’assemblea viene correttamente effettuata dall’amministratore nei confronti di colui che risultava proprietario al momento della precedente assemblea (Cass., 4 febbraio 1999, n. 985). E’ vero che per contro è stato anche affermato che “L’amministratore di condominio, al fine di assicurare una regolare convocazione della assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dalla ordinaria diligenza per poter rintracciare i condomini non più presenti al precedente recapito onde poter comunicare a tutti l’avviso di convocazione” (Cass.28/11/2000 n. 15283) tuttavia come si può notare la pronuncia citata, come altre reperibili anche nella giurisprudenza di merito, riguarda il caso del condomino non più presente al precedente recapito. In questo caso invece è incontroverso che il precedente proprietario ha continuato ad occupare l’immobile senza soluzione di continuità ed è provato documentalmente che alla richiesta di compilare il modulo anagrafico ha risposto restituendo il modulo sottoscritto ma incompleto proprio nella parte relativa alla proprietà, e non ha risposto quando l’amministratore gliene ha richiesto nuovamente la compilazione; inoltre, il P. ha anche partecipato alla riunione condominiale tacendo il trasferimento della proprietà dell’immobile; è stata quindi artatamente creata una situazione di apparenza per cui la parte non può dolersi dell’omessa convocazione all’assemblea condominiale”.

La sentenza è certamente corretta, seguendo le linee interpretative che abbiamo già delineato in questo nostro articolo.

Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.

(7 m.ti w-l)

TEAMACAI

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