Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l’esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l’art. 907 cod. civ. il bilanciamento tra l’interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (conf. ex multis Cass. n. 7269/2014; Cass. n. 1261/1997).
E’ quanto ribadito dalla Suprema Corte con arresto n.5732 del 27 febbraio 2019.
Ne abbiamo già parlato in questo ns. articolo.
La sentenza non costituisce particolare novità, tranne che per la possibilità -riconosciuta come legittima dalla corte di appello- di modificare la domanda di primo grado da abbattimento ad arretramento della struttura in considerazione delle modifiche alla struttura medio tempore operate dal convenuto.
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(3 m.ti w-l)
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