Anche la cd. “terrazza a livello” è condominiale se il contrario non risulta dal titolo ex art. 1117 c.c.
A sostenerlo è la Sentenza n.20287/2017 della Cassazione. Così in motivazione:
La deroga alla presunzione di condominialità della terrazza a livello, con l’attribuzione della proprietà della stessa al singolo condomino, può derivare solo dal titolo, vale a dire da un atto di acquisto (vendita, usucapione, testamento, ecc.), fermo restando che “non è determinante considerare la terrazza a livello come pertinenza dell’appartamento da cui vi si accede, in quanto ciò supporrebbe l’autonomia ontologica della terrazza e l’esistenza del diritto reale su di essa, che consenta la sua destinazione al servizio dell’appartamento stesso, in difformità dall’attribuzione ex art. 1117 c.c., laddove, a norma dell’art. 819 c.c., la destinazione al servizio pertinenziale non pregiudica i diritti dei terzi, e quindi, non può pregiudicare i diritti dei condomini sulla cosa comune”.
L’arresto costituisce una importante novità, perché si è sempre considerata la terrazza a livello di un appartamento come di proprietà dell’unità immobiliare cui accede, o perché sua pertinenza.
Secondo, invece, questo arresto, esso, avendo la stessa funzione del tetto e del lastrico solare, rientrerebbe nei beni comuni ex art.1117 c.c., per cui sarebbe condominiale ove nulla di diverso sia indicato dal titolo.
Il provvedimento che si commenta è -quindi- di particolare rilevanza, soprattutto in quegli edifici costruiti a forma piramidale, in cui ogni piano è arretrato rispetto a quello sottostante ed ha una propria terrazza a livello.
Applicando a tale ipotesi il principio di cui si parla ne deriva che, ove nulla sia indicato nell’atto costitutivo del condominio (che a questo punto dovrebbe dire che tutte le terrazze a livello sono di proprietà degli immobili cui accedono, altrimenti ricadrebbero nella condominialità), tali terrazze sarebbero condominiali tout court.
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