ANAGRAFE CONDOMINIALE PUBBLICA ?

L’amministratore condominiale deve fornire al creditore tutti i nominativi dei condomini, con l’indicazione delle quote millesimali.

Lo sostiene il Tribunale di Monza con l’ordinanza del 3 giugno 2015 (giudice Gnani).

La legge, all’art.63 d.a.c.c., come noto, impone all’amministratore di comunicare ai creditori non soddisfatti che lo interpellano solo i dati dei condomini morosi. Si tratta per l’amministratore di un dovere di cooperazione con i creditori del condominio a prescindere dal contenuto del programma interno del suo rapporto di mandato con i condomini. Il tenore letterale del primo comma dell’articolo 63 delle disposizioni attuative del Codice civile limita però tale obbligo alla comunicazione dei dati dei soli condomini morosi e non legittima affatto l’amministratore a fornire al creditore i nomi e le quote dei condomini in regola con i pagamenti.

Il Tribunale di Monza, però, condanna l’amministratore a fornire al creditore l’anagrafe completa di tutti i nominativi con l’indicazione delle quote millesimali di ciascuno.

La decisione del giudice monzese opera una netta distinzione tra il credito già deliberato dall’assemblea da quello imprevisto che, come tale, non è stato ancora sottoposto ad approvazione.

Per il primo trova applicazione il principio secondo cui il creditore non soddisfatto deve preventivamente escutere il condomino moroso e dunque è imposto all’amministratore solo l’obbligo di consegnargli il nominativo (e millesimi) di questi.

Per i crediti invece non deliberati, tutti i condomini sono di fatto tenuti a pagare il credito pro quota millesimale, non sussistendo in tal caso la sussidiarietà di cui all’articolo 63, comma 2 delle disposizioni attuative del Codice civile: da qui il diritto del creditore di pretendere la consegna dell’intera anagrafica dei condomini.

L’ordinanza si spinge però oltre e ritiene che, non essendo dato di conoscere al creditore se rispetto al suo credito ci siano morosi ovvero se neppure si sia deliberato in merito, l’obbligo di comunicazione in capo all’amministratore si estende comunque anche alla intera anagrafica condominiale, ben potendo il creditore cercare tutela in via preventiva: «Sarà poi l’amministratore a dovergli comunicare se qualche condomino non sia moroso, avendo pagato la sua quota».

Ed ancora: «L’espressione “dati” dei condomini morosi dell’articolo 63, comma 1 delle disposizioni attuative deve intendersi comprensiva anche delle quote millesimali», essendo esclusa la solidarietà tra i condomini (Cassazione, Sezione unite, 9148/2008) e dovendo il creditore agire pro quota.

La sentenza, che tanto scalpore va suscitando tra gli addetti, non deve in realtà meravigliare in alcun modo, perché il caso concreto su cui si è pronunciato il Tribunale di Monza è quello del creditore rimasto del tutto insoddisfatto, per cui è chiaro ed è in re ipsa che tutti i condomini siano morosi!

(8 m.ti w-l)

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