AMM.RE, COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E DELIBERA CONDOMINIALE

L’amm.re di condominio può esercitare nel giudizio penale l’azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, senza che sia all’uopo necessario uno specifico mandato assembleare, giacché egli è titolare ex lege di un potere rappresentativo comprendente tutte le azioni volte a realizzare  la tutela dei diritti sulle parti comuni dell’edificio.

Lo sostiene la Cassazione Penale n.3320 del 23/1/2015.

Secondo la Suprema Corte, a norma degli artt. 1130 e 1131 c.c. il potere rappresentativo spetta ex lege all’amm.re di condominio, il che, sul piano processuale, si riflette sulla facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti delle parti comuni dell’edificio; tutela che comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, tra le quali quelle di natura risarcitoria (Cass. n.23065 del 30/10/2009).

In tal caso, e cioè quando si tratti di tutelare le parti comuni, l’amm.re può senz’altro costituirsi parte civile in un processo penale anche senza preventiva delibera di autorizzazione assembleare.

(4 m.ti w-l)

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