Commenti

  1. antonio la gioia says

    Spett.le Team ACAI, agganciandomi all’argomento trattato nel post, pongo alla vostra attenzione un quesito di cui si discuteva con un collega associato e credo possa risultare utile ad altri:
    nel caso due amministratori, con un proprio portafoglio clienti, decidessero di unirsi costituendo una società, quale sarebbe la pratica corretta per permettere al nuovo soggetto giuridico di subentrare nella gestione, preservando la continuità del mandato conferito precedentemente al singolo amministratore?

    Grazie e buon lavoro

  2. teamACAI says

    Stimato associato,
    alla base del contratto di mandato, come anche di quello del contratto d’opera professionale, v’è la fiducia, il cd. intuitu personae, il che fa sì che non sia possibile subentrare giuridicamente nei rapporti precedenti.
    E’ in ogni caso possibile, anche ai sensi delll’art.71 bis d.a.c.c. (… soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa’ presta i servizi), che la nuova società deleghi per la gestione di ogni singolo fabbricato i rispettivi i precedenti amm.ri singoli, di modo che vi sia assoluta continuità.
    In ogni caso, la società sarà un nuovo soggetto giuridico cui il condominio dovrà conferire apposito incarico, fermo restando la delega predetta, che dovrebbe facilitare il passaggio dei rapporti tra i precenti amm.ri, i condominii e la società medesima.
    Migliori Saluti e Grazie per averci contattati
    avv. Danilo Corona

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