Oltre ai condòmini chi ha diritto di prendere visione del registro di anagrafe condominiale?
Il decreto legislativo n. 23 del 2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato nel 2013, ha posto in capo ai comuni specifici poteri al riguardo.
In particolare, il comma 10 bis dell’art. 3, del suddetto decreto, inserito dall’art. 1, comma 49, L. 27 dicembre 2013, n. 147, (cd. Legge di Stabilità 2014) a decorrere dal 1° gennaio 2014, dispone che : «per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 (norme relative alla verifica dell’esistenza di contratti di locazione non registrati e relative conseguenze, n.d.A.) sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.»
Il senso della norma dovrebbe essere quello per cui i Comuni possono quindi interrogare l’amministratore condominiale in merito alla esistenza di contratti di locazione (che i locatori hanno l’obbligo di segnalare all’amministratore) nell’ambito delle informazioni contenute nel registro di anagrafe condominiale.
Si tratta comunque di norma che difficilmente riuscirà ad avere una applicazione pratica.
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