GIUDIZIO DI REVISIONE DELLE TTMM E ONERE DELLA PROVA

La Corte di Cassazione torna, con la sentenza n.11575 del 11 maggio 2017, ad affrontare la questione della natura dell’errore che comporta il diritto alla revisione delle TTMM, confermando l’indirizzo maggioritario recente, e parlando anche dell’onere della prova gravante su chi vuole ottenere tale modifica.

Così la Suprema Corte:

<<Va confermato l’indirizzo giurisprudenziale (v. Cass. n. 21950 del 25/09/2013) per cui l’errore determinante la revisione delle tabelle millesimali, a norma dell’art. 69 disp. att. cod. civ., è costituito dalla obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto.

La parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha, al riguardo, l’onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio l’esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del condominio.

Il giudice, sia per revisionare o modificare le tabelle millesimali di alcune unità immobiliari, sia per la prima caratura delle stesse, deve verificare – di , norma a mezzo di c.t.u. – i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi – quali la superficie, l’altezza di piano, la luminosità, l’esposizione – incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati.>>

La sentenza di apprezza soprattutto sul versante della prova che deve fornire il condòmino, il quale non è tenuto a produrre una propria consulenza di parte che dimostri gli errori delle TTMM, ma può solo limitarsi ad evidenziare le premesse fattuali che inevitabilmente portano a quegli errori di cui si lamenta.

Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.

(6 m.ti w-l)

TEAMACAI

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